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Breve vademecum di come cambierà il lavoro nello sport


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Lavoratore sportivo

Le nuove regole si applicano ad atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara che, indipendentemente dall’appartenenza al settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva retribuita a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo (società e associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, etc). È considerato lavoratore sportivo anche chi svolge, sempre a fronte di un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (sono escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale). Non è considerato lavoratore sportivo invece chi fornisce prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che prevede l’iscrizione in un apposito albo del relativo ordine professionale (ad esempio, gli psicologi dello sport, i fisiatri, solo per fare degli esempi, che quindi non sono interessati da queste norme).

Dipendenti pubblici


Si chiarisce che anche i dipendenti pubblici possono svolgere, fuori dall’orario di lavoro, un’attività che rientra nell’ambito del lavoro sportivo (come disciplinato dalle nuove regole). Se l’attività è retribuita viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: l’attività cioè può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Passati i 30 giorni l’autorizzazione è accolta. Qualora invece l’attività sportiva non sia retribuita è sufficiente una comunicazione al datore di lavoro.

Direttori di gara

Ai direttori di gara o ai soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive è sufficiente una comunicazione o designazione da parte della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell’Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, non risultando quindi necessaria la formalizzazione di un contratto di lavoro (in questi casi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza).

Lavoro autonomo

Il correttivo innalza da 18 a 24 ore la soglia oraria settimanale relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Quindi, nel mondo dello sport dilettantistico, fino a 24 ore settimanali non scatta nessuna presunzione di lavoro subordinato.

Apprendistato

Si abbassa da 15 a 14 anni l’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo, sia nel dilettantismo.

Rapporti di lavoro

La gestione dei rapporti di lavoro sportivo in ambito dilettantistico è semplificata e, per facilitare la transizione verso le nuove regole introdotte dai provvedimenti sullo sport, si prevede che gli adempimenti relativi alle collaborazioni tra luglio e settembre possono essere compiuti entro ottobre 2023, senza sanzioni. Le comunicazioni obbligatorie al sistema dei centri per l’impiego non andranno effettuate nelle 24 ore precedenti l’avvio del rapporto di lavoro ma entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio della collaborazione, in modo parzialmente analogo a quanto già previsto per i rapporti di somministrazione. La nuova normativa stabilisce poi che per i direttori di gara le comunicazioni ai centri per l’impiego siano effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche attraverso il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche le cui implementazioni saranno disciplinate nel pieno rispetto degli obblighi di legge da un decreto interministeriale Lavoro-Sport di prossima emanazione (con scadenza ordinatoria fissata entro il 1° luglio). Il registro potrà consentire ad associazioni e società sportive dilettantistiche di inserire, tramite interfaccia web, i dati dei collaboratori sportivi che saranno disponibili per tutti gli enti competenti (Inps, Inail, Inl). L’iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi possono essere erogati anticipatamente.

Mondo paraolimpico

C’è poi un sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina che consente agli appartenenti al club paralimpico, quindi agli atleti paraolimpici di alto livello, di partecipare a competizioni e ad allenamenti con un permesso speciale retribuito, senza richiedere quindi ferie, e conservando il posto di lavoro con rimborso degli oneri sostenuti dal datore di lavoro con un fondo specificatamente accantonato con dotazione iniziale di un milione di euro. Si potranno utilizzare 30 giorni continuativi di permesso, per un massimo di 90 giorni in un anno. Attualmente, infatti, gli atleti paralimpici aventi lo status di lavoratori, per poter prendere parte alla preparazione e agli allenamenti, e per poter partecipare ad eventi internazionali, usufruiscono di permessi non retribuiti/giorni di ferie/periodi di aspettativa non retribuita.

Controlli medici

Si stabilisce che le disposizioni sui controlli medici dei lavoratori sportivi devono essere emanate dal governo coinvolgendo tra gli altri la Federazione medico sportiva italiana. Gli enti di promozione sportiva, inclusi i paralimpici, possono poi stipulare convenzioni con le regioni al fine di garantire l’espletamento delle indagini e degli esami necessari per l’aggiornamento della scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale. Per i lavoratori sportivi che ricevono compensi annui non superiori a 5mila euro si dettagliano alcune prescrizioni in materia sorveglianza sanitaria e formazione su salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico costoro hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria; e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Insomma per loro non serve anche questa forma di visita medica (risparmiano 50 euro).

Rimborso spese autocertificati costi fino a 150 euro mensili

Previsto inoltre che le spese sostenute dal volontario sportivo possono essere rimborsate, anche a fronte di autocertificazione, purché non superino l’importo di 150 euro mensili (queste somme non concorrono a formare il reddito del percipiente). L’organo sociale competente dovrà deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Copertura inail Assicurazione fissata

Spetterà a un decreto Lavoro-Mef-Sport stabilire le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, che dovrà tener conto anche dei rischi già coperti con l’assicurazione che viene attivata all’atto del tesseramento, mirando in questo modo a contenere l’aliquota applicabile.

Esenzione irap Fuori dal tributo regionale

Arriva anche una norma sull’Irap. I compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo non concorrono (fino a 85.000 euro ) , alla determinazione della base imponibile, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, chiarendosi quindi che i compensi delle collaborazioni continuate e continuative potranno essere ancora escluse per l’intero importo dall’applicazione dell’Irap. Tale esenzione opera nel limite massimo di 85mila euro di compensi.

Redditi da lavoro Cancellata per le tasse


Viene abrogata la qualifica di “redditi diversi” per i lavoratori sportivi. I compensi dei lavoratori sportivi, pertanto, sono considerati redditi da lavoro e sono previste tre fasce: fino a 5mila euro, dove scatta l’esenzione fiscale e contributiva, tra 5 e 15mila euro, dove sono soggetti solo a contribuzione, ma fiscalmente esenti; e poi oltre i 15mila euro dove invece sono soggetti a contribuzione e tassazione secondo le regole ordinarie.

Pensione Scatta l’iscrizione Inps

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’Inps, che, con l’entrata in vigore delle nuove regole, cambia nome in Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi; e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al citato Fondo sono iscritti anche i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (articolo 409 Cod. proc. civ.) operanti nei settori professionistici. Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla gestione separata Inps. Gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici, e gli istruttori presso società sportive hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Osservatorio Monitorato l’impatto

Lo stesso decreto prevede che l’impatto generato dall’introduzione della nuova normativa, sarà monitorato con l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sul lavoro chiamato a pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoratore sportivo in ambito nazionale. L’Osservatorio sarà regolamentato da uno specifico decreto interministeriale.

(Autore: AMS)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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