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Bonus Garanzia giovani, ora anche per gli apprendisti


Ordine Informa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato in data 11 febbraio il Decreto Direttoriale n. 11/SegrDG/2015 del 23/01/2015 di rettifica al Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 08/08/2014 che regola l’incentivo “bonus occupazionale” previsto nell’ambito del programma Garanzia Giovani cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Dalla sua prima pubblicazione la Garanzia Giovani ha subito numerosi interventi di rettifica con lo scopo di allargare la platea dei fruitori e per permettere a più persone di essere collocate nel mercato del lavoro attraverso questo strumento.
Sul sito del Ministero del Lavoro e sul sito Garanzia Giovani è stata pubblicata la versione consolidata del Decreto Direttoriale n. 1709/SegrDG/2014 del 08/08/2014, (la alleghiamo anche a fondo articolo per comodità di lettura) che recepisce le modifiche ad esso introdotte successivamente con il Decreto Direttoriale n. 63/SegrDG/2014 del 02/12/2014 e il Decreto Direttoriale n. 11\Segr D.G.\2015 del 23/01/2015.
Per effetto di queste ultime novità introdotte, che il Governo ha voluto rendere anche retroattive, sin dalla data del 1° maggio 2014, sono stati ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi.
Il decreto, inoltre, ha reso cumulabile il bonus occupazionale con gli altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali, con quelli aventi natura selettiva.
Destinatari dell’Incentivo
Nel rimandarvi alla lettura degli allegati per ulteriori approfondimenti, vi ricordiamo comunque che le regole fondamentali per l’applicazione degli incentivi previsti dalla Garanzia Giovani sono le seguenti:
Destinatari degli incentivi sono i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”. A loro spetta un incentivo economico il cui importo è definito ai sensi dell’articolo 5 del DECRETO DIRETTORIALE N. 1709\Segr D.G.\2014 .
Sono ammessi al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani-Misura Bonus Occupazionale” i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13.
Per gli effetti di cui al comma 2 sono considerati non occupati i giovani disoccupati o inoccupati, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni;
Qualora, al momento dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo di cui all’articolo 9, comma 1, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico e contestuale profilazione del giovane. Decorsi inutilmente i 15 giorni il Ministero del Lavoro procede alla profilazione acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l’obbligo della Regione competente di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati.
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal primo maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie riportate nella tabella allegata al decreto.
(Fonte: LavoroeDiritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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