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Bis dell’una tantum per gli autonomi


Ordine Informa

Una tantum bis a professionisti e autonomi, difatti  se c’è doppia iscrizione previdenziale, il lavoratore potrà richiedere due volte l’indennità contro il caro energia. Indennità che sarà erogata anche a soci, associati e collaboratori familiari iscritti all’Inps come coadiuvanti o coadiutori. Sull’indennità, però, si pagheranno tasse e contributi. Inoltre il requisito del reddito relativo all’anno 2021 potrebbe causare dilatamento dei tempi d’erogazione: la dichiarazione fiscale, infatti, si può presentare fino al prossimo 30 novembre. In base all’art. 33 (salvo modifiche in sede di conversione del dl n. 50/2022), i beneficiari sono i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’Inps (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, nonché i soggetti iscritti alla gestione separata in qualità di lavoratori autonomi); i professionisti iscritti alle casse professionali. Per il  ministero dell’economia (FAQ) e per l’ INPS (circolare 49/2020), l’una tantum spetta anche ai soggetti iscritti all’Inps in qualità di socio o di associato ovvero di coadiuvante o di coadiutore. Un esempio: rappresentante di commercio iscritto a Enasarco e all’INPS come commerciante. A differenza delle altre categorie di soggetti, l’art. 33 non prevede espressamente che l’una tantum «non costituisce reddito ai fini fiscali…» e che «non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile». Di conseguenza, sarà soggetta a prelievo fiscale e contributivo.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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