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Attenzione all’obbligo dell’indicazione del diritto di precedenza


Ordine Informa

La Corte di Cassazione nell’ordinanza 9444/2024 ha stabilito che la mancata informazione al lavoratore a termine (sia quelli ordinario, sia quelli stagionale) circa l’esistenza del diritto di precedenza in caso di assunzione per mansioni analoghe, fa sorgere , in capo al lavoratore a termine e/o stagionale , il diritto al risarcimento del danno. La Corte di legittimità infatti contesta il fatto che la mancata indicazione nell’atto scritto del diritto di precedenza, in assenza di una esplicita sanzione, possa produrre come unica conseguenza quella della mancata decorrenza del termine per far valere il diritto di precedenza medesimo. Secondo l’ordinanza, la mancata indicazione del diritto di precedenza non comporta la conseguenza che la clausola sia “priva di effetto”, e quindi non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine, come invece nel caso in cui non risulti dall’atto scritto l’apposizione del termine, Tuttavia la Corte precisa che si tratta comunque di inadempimento a uno specifico obbligo e il legislatore lo ha imposto non ritenendo sufficiente, evidentemente, che la conoscibilità del diritto di precedenza derivi dalla circostanza che esso sia previsto dalla legge. Ma se è stato introdotto un obbligo formale funzionalizzato a far conoscere al lavoratore le condizioni di insorgenza e le modalità di esercizio del diritto di precedenza, la violazione di tale obbligo deve avere delle conseguenze che, secondo la Corte, consistono nell’impossibilità, per il datore, di opporre il mancato esercizio del diritto stesso e, soprattutto, nella necessità di risarcire il danno in base all’articolo 1218 del Codice civile. Attenzione, quindi, a un adempimento troppo spesso dimenticato: nel contratto a termine, che sia ordinario o stagionale, deve esserci un’informativa circa la possibilità di esercitare il diritto di precedenza, alle condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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