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Attenti al cane!


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In mancanza di una legge che tuteli l’incolumità pubblica dal pericolo di aggressione dei cani, si interviene a colpi di ordinanza ministeriale.
È stata da pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Ministro della Salute in data 28 agosto 2014, che proroga di dodici mesi la precedente ordinanza contingibile e urgente del 6 agosto 2013, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.
Si tratta di una contromisura per evitare il ripetersi di gravi incidenti avvenuti soprattutto in ambito domestico, e legati a una gestione poco responsabile di animali di fiera indole, che hanno ferito, e talvolta ucciso, persone inermi anche di tenera età.
La risonanza di tali eventi nell’opinione pubblica ha trovato una prima risposta, sotto il profilo normativo, nell’ordinanza contingibile e urgente del 6 agosto 2013 con cui il Ministro della Salute, in attesa dell’emanazione di una normativa organica in materia, ha dettato un regime di misure stringenti per tutelare l’incolumità pubblica dal pericolo dell’aggressione dei cani.
In base a tale ordinanza, valevole per 12 mesi, si è imposto al proprietario o al detentore di un cane di mettere in atto le seguenti cautele per prevenire danni o lesioni a persone, animali o cose:
a) l’utilizzo di un guinzaglio a misura non superiore a mt 1,50 nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico (ad eccezione delle aree per cani individuate dai comuni);
b) la dotazione di una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di necessità.
Si è fatto obbligo altresì, in ambito urbano, di raccogliere gli escrementi del cane, con idonei strumenti a ciò preposti.
Come si legge nella parte narrativa dell’ordinanza, il sistema di prevenzione del rischio di aggressione è basato non solo sull’imposizione di divieti ed obblighi, ma anche sulla formazione di proprietari e detentori, al fine di migliorare la loro capacità di gestione degli animali.
Alla luce di tutto questo, e in vista della scadenza di efficacia dell’ordinanza del 2013, il Ministro della Salute interviene ora con la nuova ordinanza del 28 agosto scorso, che proroga la durata della prima per ulteriori dodici mesi “nelle more dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia”.
Al di là dei condivisibili contenuti del provvedimento, c’è da dire che, sotto il profilo strettamente formale, una siffatta ordinanza di proroga presta il fianco a non poche perplessità.
Tale strumento giuridico ha i caratteri dell’istituto extra ordinem, per cui il suo impiego dovrebbe aver luogo in rapporto alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza), nonché all’impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (contingibilità).
La motivazione dell’atto di proroga si limita a evocare, come nell’ordinanza precedente, la necessità di un’organica disciplina della materia.
A distanza di un anno, però, la legge non è stata ancora approvata, è non si espongono le ragioni di tale carenza protrattasi per un tempo così prolungato.
Tutto ciò è un segno di evidente debolezza, e, in ultima analisi, di incoerenza del tipo di provvedimento prescelto.
La giurisprudenza non ha mancato di rilevare che la reiterazione di ordinanze con il medesimo contenuto appare escludere la presenza della contingibilità ed urgenza della situazione di cui trattasi (ex multis: TAR Lazio, sez. II, ordinanza 17 maggio 2012 n 1731).
Infatti, la reiterazione di ordinanze aventi il medesimo contenuto è potenzialmente idonea a differire sine die gli effetti di un provvedimento di urgenza che, al contrario, dovrebbero essere limitati nel tempo.
C’è da auspicarsi, in definitiva, che il legislatore intervenga senza ulteriori indugi su una materia che esige una stabile regolamentazione per tutelare in modo adeguato e pertinente l’incolumità pubblica nell’interesse di tutti.
(Fonte: LeggiOggi.it)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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