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Ravvedimento convalescente


Fisco

Rimozione dei limiti temporali, limitazione delle cause ostative, concatenazione con la dichiarazione integrativa: la revisione in tal senso della disciplina del ravvedimento operoso nei tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate, con la correlata soppressione degli istituti dell’adesione ai processi verbali e agli inviti al contraddittorio, che la bozza del ddl «stabilità 2015»prevede nell’ottica di favorire la «tax compliance», rivitalizzerà lo strumento della regolarizzazione delle violazioni con auto-liquidazione delle sanzioni ridotte da parte dei trasgressori. In questa stessa prospettiva, tuttavia, per la piena fruibilità del ravvedimento operoso nel comparto dell’Iva, occorrerebbe rimuovere alcune remore, storiche e recenti, che ne condizionano l’appeal.
Il cumulo materiale delle sanzioni. Il sistema applicativo dell’Iva, com’è noto, è caratterizzato da una sequenza di adempimenti, l’inosservanza dei quali è soggetta ad autonoma sanzione: tipico il caso dell’omessa fatturazione dell’operazione imponibile, cui seguono l’omesso versamento e l’infedele dichiarazione. Il contribuente che intenda ravvedersi utilizzando il meccanismo dell’art. 13, dlgs n. 472/97, secondo la prassi ministeriale, per sanare completamente la propria posizione dovrebbe regolarizzare le singole violazioni, pagando altrettante sanzioni ridotte; in sede di accertamento, invece, le violazioni (escluso l’omesso versamento), sarebbero unificate in applicazione delle disposizioni sul cumulo giuridico di cui all’art. 12, dlgs n. 472/97. Riconsiderare l’impostazione della prassi risalente per consentire di regolarizzare tutte le violazioni pagando solo la sanzione più grave darebbe un notevole impulso al ravvedimento operoso nel settore.
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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