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Assicurazione INAIL lavoratori sportivi dal 1 luglio 2023


Ordine Informa

L’INAIL, con la circolare n. 46 del 27/10/2023, relativamente alle nuove norme sul lavoro sportivo, stabilisce che gli adempimenti INAIL , nello specifico settore, saranno considerati nei termini se eseguiti entro il 30 novembre 2023. E, sempre entro il 30 novembre dovranno essere presentate le denunce di variazione. Per i Co.Co.Co. amministrativo-gestionali il tasso sarà del 5 per mille. La circolare, per prima cosa, elenca quali sono i soggetti del mondo dello sport che rientrano negli obblighi INAIL e quali no. Saranno tutelati dall’assicurazione INAIL le seguenti figure:

  • I lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico;
  • I giovani atleti assunti con contratto di apprendistato;
  • I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale;
  • I prestatori di lavoro occasionale.

Non saranno coperti dalle tutele, invece:

  • I lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Gli sportivi dilettanti che svolgono attività come volontari;
  • I lavoratori dipendenti della p.a. sia come volontari che sotto corrispettivo;
  • Il personale dei gruppi sportivi militari;
  • I lavoratori sportivi autonomi con contratto d’opera.

Le collaborazioni coordinate e continuative nel dilettantismo quindi non avranno obblighi INAIL. Discorso che non vale per le co.co.co amministrativo-gestionali, che anzi dopo la riforma entreranno nell’ombrello INAIL mentre prima non lo erano. A questi lavoratori si applicherà il tasso medio del 5 per mille. La novità della riforma riguarda perciò i titolari di collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, «in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all’INAIL dal 16 marzo 2000». Coloro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 soggetti non titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all’INAIL con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024. Comunque, considerata «l’incertezza in merito all’obbligo assicurativo presso l’INAIL, chiarito soltanto a seguito della pubblicazione del D.Lgs 120», le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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