Skip to main content

Arretrati ammortizzatori sociali: possibile anche con UNIEMENS di ottobre 2022


Ordine Informa

Con il messaggio INPS n. 3649 del 5 ottobre 2022, l’INPS comunica la possibilità di utilizzare i codici istituiti per i conguagli relativi alla riforma degli ammortizzatori sociali per i periodi pregressi, ossia da gennaio a giugno 2022, anche sulla denuncia Uniemens di competenza ottobre 2022. Inoltre, con il messaggio l’Istituto ha precisato che:

· per i datori di lavoro con C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 i codici “L029” avente il significato di “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,45%” e “L030” avente il significato di “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,65%”– resi noti con il messaggio n. 2637/2022 – erano stati istituiti per unicamente per il recupero della contribuzione ordinaria FIS da parte dei datori di lavoro che, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarebbero dovuti rientrare nell’ambito di applicazione della CISOA. Tuttavia, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto che, “in attesa dell’adozione del decreto interministeriale di disciplina dei criteri di accesso e di riconoscimento della CISOA, per i datori di lavoro del settore pesca di cui all’articolo 1, comma 217 della legge di bilancio per il 2022 permangono gli obblighi contributivi vigenti fino al 31 dicembre 2021 e le relative istruzioni operative fornite dall’Istituto”.

Quindi, i suddetti datori di lavoro sono a tutt’oggi tenuti al versamento della contribuzione FIS, utilizzando i codici sopra elencati.

· Il codice “M033”, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%”, può essere utilizzato soltanto dai datori di lavoro con i seguenti C.S.C., qualora abbiano forza aziendale maggiore di 50 dipendenti:

· CSC 7.01.XX – 7.02.XX – CSC 7.03.01 (imprese commerciali);

· CSC 7.04.01 con CA 3X o 3B (imprese della logistica);

· CSC 7.04.01 con CA 3X (agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici).

Infine, per i datori di lavoro contrassegnati con il C.S.C. 1.01.06, l’Inps ha precisato che restano ferme le istruzioni impartite con il messaggio n. 2225/2022 relativamente ai codici “M026” avente il significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022 e “M032” avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”. I professionisti del settore e le aziende avranno dunque un mese di tempo in più per poter recuperare o versare, a seconda dei casi, la contribuzione relativa alla riforma degli ammortizzatori sociali.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X