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Approvato dalla Commissione Europea il regime di aiuti per le assunzioni dei settori turistico e termale


Ordine Informa

Con la nota stampa dell’8 giugno 2022, la Commissione ha comunicato l’approvazione, per i settori turistico e termale, di nuovi aiuti di Stato a sostegno dei predetti settori nel contesto della pandemia da Coronavirus. L’aiuto previsto, in particolare, si sostanzia nell’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori (fatta eccezione per quelli relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per i nuovi lavoratori stagionali o assunti a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, con possibilità di proroga per un periodo massimo di 6 mesi a determinate condizioni. La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l’aiuto non supererà i 2,3 milioni di euro per beneficiario e sarà concesso entro il 30 giugno 2022.

In tale contesto, non può non farsi menzione dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n 4/2022 (c.d. decreto Sostegni ter), convertito, con modificazioni, in legge n. 25/2022 che, con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, riconosce per l’anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo – l’esonero contributivo di cui all’articolo 7 del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e comunque sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Tale beneficio, si ricorda, concerne i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – ed è riconosciuto nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. La norma prevede, inoltre, che – in caso di conversione di tali contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – l’esonero può essere riconosciuto per un massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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