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Alcune primizie di primavera nel DEF appena approvato


Ordine Informa

Dalla sanità alle pensioni di reversibilità alcune delle previsioni legislative contenute nel Documento di economia e finanza appena pubblicato.
Così come si usa fare con il paniere al ritorno dai campi dopo un raccolto, cerchiamo le migliori primizie primaverili che il DEF, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri, contiene al suo interno.
Innanzitutto, nel “programma nazionale riforme” viene confermato l’impegno del Governo per il varo, entro il 2016, della legge sulla responsabilità professionale in ambito sanitario.
Il testo, approvato in prima lettura alla Camera a fine gennaio, è attualmente all’esame della Commissione sanità del Senato e l’auspicio del suo relatore è che possa diventare legge già entro la prossima estate.”
Secondo il padre del progetto di legge, Federico Gelli, “ll provvedimento, finalmente in linea con quanto già avviene in altri Paesi europei, ci permetterà di aumentare garanzie e tutele per gli operatori delle professioni sanitarie e nello stesso tempo assicurare ai pazienti la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti”.
Il disegno di legge scaturisce, dalla necessità di fronteggiare la mole del contenzioso medico legale, che ha causato un aumento sostanziale del costo delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie. Vediamo alcuni degli aspetti principali del progetto legislativo:
1) le buone pratiche cliniche sono contenute in apposite linee guida che assumono il ruolo di equilibrate raccomandazione per gli esercenti la professione sanitaria. Queste dovranno essere redatte dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati con decreto del Ministro della salute e iscritti in un apposito elenco. Tali indirizzi generali verranno poi inseriti nel sistema nazionale linee guida e pubblicati sul sito dell’Istituto superiore di sanità;
2)viene inserito nel codice penale l’art. 590 ter secondo cui il medico risponderà di omicidio colposo e lesioni personali soltanto per colpa grave, che è presuntivamente esclusa nel caso in cui l’operatore sanitario abbia agito in conformità alle raccomandazioni contenute nelle succitate linee guida;
3) sotto il profilo civilistico la responsabilità è di tipo contrattuale per le strutture sanitarie sia pubbliche che private nel mentre è di tipo extra contrattuale per il medico (sia che operi in strutture pubbliche che private o in convenzione con il SSN). Dalla applicazione dei principi generali di responsabilità extra contrattuale consegue che vi sarà una inversione dell’onere della prova per cui dovrà essere il paziente a dimostrare la colpa grave o il dolo del medico. La prescrizione, inoltre, si riduce da dieci a cinque anni.
4) i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non potranno essere acquisiti o utilizzati nell’ambito dei procedimenti giudiziali.
5) viene esclusa la possibilità di effettuare segnalazioni anonime al garante per il diritto alla salute;
6) viene rimandata ad un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico l’individuazione dei requisiti minimi e delle caratteristiche di garanzie per le polizze assicurative delle strutture sanitarie. Inoltre, in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale dovrà essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni successivi e riferite a fatti verificatisi nel periodo di operatività della copertura.
Un’altra primizia contenuta nel DEF riguarda un tema già trattato su questa rivista: la reversibilità.
Si è già a suo tempo scritto su Pensalibero che Il ddl delega per la c.d. “lotta alla povertà” prevede un riordino di tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali volte ad ancorarle al reddito familiare meglio noto come Isee. Ciò significa che anche il diritto alla pensione di reversibilità sarà legato al reddito calcolato con tale meccanismo e che per poterne fruire non dovranno essere superati determinati parametri economici ben determinati e moto rigidi.
Si è fatto l’esempio secondo cui, in base all’Isee (che tiene conto anche di eventuali patrimoni immobiliari e finanziari), una vedova che per tutta la vita ha fatto la casalinga e alla quale il coniuge ha lasciato in eredità la casa o un pacchetto di obbligazioni di Stato rischia di perdere l’assegno di reversibilità. Naturalmente tale prospettiva ha scatenato un fiume di polemiche
Il Governo ha smentito l’ intenzione di voler effettuare tagli sulle pensioni di reversibilità, accusando la stampa di sollevare un caso politico inesistente ma subito dopo ne ha combinata un’altra.
Lo stesso presidente della Commissione lavoro ha infatti evidenziato che vi è un nuovo riferimento a questa infausta ipotesi anche nel testo del DEF.
Fermo restando che la redazione del Documento di Economia e Finanza predisposto dal Governo subisce continue variazioni, e quindi è opportuno aspettare il testo finale, il presidente della Commissione lavoro alla Camera ritiene preoccupante quanto enunciato nel capitolo dedicato al “Contrasto alla povertà e al welfare”, in cui è scritto che la riforma in arrivo provvederà “a razionalizzare le prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale… ponendosi l’obiettivo di superare la frammentarietà delle misure esistenti”.
Insomma anche se, con un giro di parole, la sostanza è quella stessa già a suo tempo vista nel ddl “povertà” e tenuto conto che il Governo sostiene di non avere intenzione di toccare la reversibilità, l’invito che Cesare Damiano rivolge al Governo stesso è di stare “più attento quando redige i testi dei provvedimenti”. In ogni caso, rassicura: “noi cancelleremo, con un emendamento, il testo della delega sulla povertà che allude ad un intervento sulle pensioni di reversibilità e lo faremo, a questo punto, anche per il Def”.
Insomma…le primizie non mancano, che poi siano tutte commestibili è un altro discorso.
(Autore: Giuseppe Macrina)
(Fonte: Pensalibero)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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