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Jobs Act e integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro


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Il D.Lgs 148/2015, in attuazione del Jobs Act, al Titolo I al Capo I prevede alcuni elementi comuni per le integrazioni salariali, vediamo quali sono.
Il Jobs Act ha previsto il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro attraverso il D.Lgs 148/2015. Il Titolo I al Capo I del decreto prevede alcuni elementi comuni per le integrazioni salariali, vediamo quali sono.
Anche il Decreto Legislativo 148 del 2015 fa parte del cosiddetto Jobs Act. Questo decreto contiene disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della Legge 183/2014.
Il Titolo I, Capo I, del decreto stabilisce delle disposizioni generali per i trattamenti di integrazione salariale. Stiamo quindi parlando di Cassa Integrazione Guadagni, e può essere formata da:
 integrazioni salariali ordinarie;
 integrazioni salariali straordinarie.
Nei prossimi articoli approfondiremo entrambe le modalità. Concentriamoci ora sugli elementi che accomunano entrambe le forme di integrazione salariale erogate dall’INPS.
Destinatari delle integrazioni salariali
L’art. 1, comma 1, del D.Lgs 148/2015 individua come destinatari delle prestazioni di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto subordinato e gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante come da art. 2, comma 1, dello stesso decreto. Restano esclusi da questo tipo di trattamenti i dirigenti e i lavoratori a domicilio.
Requisiti
Il comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs 148/2015 precisa che i destinatari devono possedere, nell’unità produttiva dove è stata richiesta l’integrazione salariale, un’anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione della prestazione.
Questa condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale nel settore industriale per eventi oggettivamente non evitabili.
Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, l’anzianità di lavoro effettivo nei passaggi alle dipendenze dell’impresa che subentra in un appalto si calcola in base al periodo nel quale è stato impiegato il lavoratore nell’attività appaltata.
Calcolo della prestazione
L’art. 3 del D.Lgs 148/2015 descrive le modalità di calcolo del trattamento di integrazione salariale. Il comma 1 stabilisce che la prestazione ammonta all’80 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese tra 0 e il limite orario contrattuale.
Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell’orario di lavoro avvenga con ripartizione dell’orario su periodi predeterminati di più settimane, l’integrazione è dovuta, nei limiti dei periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell’orario nel periodo considerato.
In base al tipo di retribuzione i commi dal 2 al 4 dell’art. 3 dello stesso decreto distinguono che:
 con retribuzione fissa periodica, ridotta secondo le norme contrattuali in caso di contrazione di attività, l’integrazione salariale è dovuta entro i limiti individuati dal comma 1 di cui sopra ragguagliando ad ora la retribuzione fissa percepita in rapporto al normale orario di lavoro. Le indennità accessorie alla retribuzione di base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono calcolate secondo le disposizioni di legge e di contratto collettivo che le regolano, ragguagliando comunque ad ora la misura delle indennità in rapporto ad un orario di lavoro di 8 ore.
 con retribuzione a cottimo e per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l’integrazione salariale è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l’integrazione è dovuta.
Sempre all’art. 3, commi dal 7 al 9, dello stesso decreto vengono poi precisati ulteriori elementi che concorrono a determinare l’importo finale della prestazione. E sono:
 il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista;
 l’integrazione salariale non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportano retribuzione;
 ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle stesse condizioni dei lavoratori con orario normale, l’assegno per il nucleo familiare.
Importo
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs 148/2015 l’importo dell’integrazione salariale viene ridotto del 5,84% come previsto dall’art. 26 della Legge 41/1986. Gli importi e la retribuzione mensile di riferimento vengono incrementati ogni anno del 100% dell’aumento che deriva dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’importo non può comunque superare gli importi massimi mensili indicati sotto, rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di 12 mensilità comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.
Per il 2016 la Circolare INPS n. 48 del 14.03.2016 stabilisce:
 retribuzione mensile di riferimento inferiore o uguale a 2.102,24 euro: importo netto della prestazione pari a 914,96 euro.
 retribuzione mensile di riferimento superiore a 2.102,24 euro: importo netto della prestazione pari a 1.099,70 euro.
Il comma 10 dell’art. 3 del D.Lgs 148/2015 precisa che questi importi vanno incrementati, in base a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della Legge 549/1995, di un ulteriore 20% per le integrazioni salariali concesse alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Risulteranno quindi:
 retribuzione mensile di riferimento inferiore o uguale a 2.102,24 euro: importo netto della prestazione pari a 1.097,95 euro.
 retribuzione mensile di riferimento superiore a 2.102,24 euro: importo netto della prestazione pari a 1.319,64 euro.
La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’art. 3, comma 5, del D.Lgs 148/2015, non viene applicata ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo (vedi art. 18, comma 2, dello stesso decreto).
Durata
L’art. 4, comma 1, del D.Lgs 148/2015 stabilisce che per ogni unità produttiva il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. L’art. 22, comma 5, dello stesso decreto prevede poi per la causale di contratto di solidarietà il calcolo della durata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi, per intero per la parte eccedente.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 4 dello stesso decreto le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché le imprese di cui all’art. 10, comma 1, lettere n) e o) dello stesso decreto, non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile di trattamento ordinario e straordinario per ogni unità produttiva.
In caso di apprendistato professionalizzante (vedi art. 2, comma 4, del D.Lgs 148/2015), alla ripresa dell’attività lavorativa in seguito alla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato per un numero di ore equivalente all’ammontare di quelle di integrazione salariale fruita.
Contribuzione per l’impresa
L’art. 5, comma 1, del D.Lgs 148/2015, prevede a carico delle imprese che richiedono una prestazione di integrazione salariale un contributo addizionale pari a:
a) il 9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate in relazione ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi fino al limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) il 12 % oltre il limite di cui alla lettera a) e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) il 15 % oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.
Contribuzione figurativa
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs 148/2015 i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro dove è stata ammessa l’integrazione salariale sono considerati utili ai fini del diritto e alla misura della pensione anticipata o di vecchiaia. Per questi periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale a cui è riferita l’integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario.
L’art. 2, comma 3, dello stesso decreto precisa inoltre che agli apprendisti sono estesi gli obblighi contributivi previsti per l’integrazione salariale verso cui sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all’art. 1, comma 773, della Legge 296/2006 e successive modificazioni. A queste contribuzioni non si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 22, comma 1, della Legge 183/2011 (sgravio contributivo del 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9 per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di un contratto di apprendistato).
Erogazione e rimborso della prestazione
L’art. 7, commi da 1 a 3, del D.Lgs 148/2015 regola i meccanismi di erogazione e rimborso della prestazione. Il pagamento viene effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. L’importo verrà poi rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Per i trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dal 24.09.2015 (entrata in vigore del decreto) o, se richiesti precedentemente, non ancora conclusi entro questa data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori deve essere fatta, pena la decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del D.Lgs 148/2015 i 6 mesi di cui sopra partono da questa data.
Esiste poi la possibilità, vedi commi 4 e 5 dell’art. 7 dello stesso decreto, di pagamento diretto da parte dell’INPS in base alla tipologia di integrazione salariale:
 integrazione salariale ordinaria: la sede dell’INPS competente può autorizzare il pagamento diretto su richiesta dell’impresa, insieme all’eventuale assegno per il nucleo familiare, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie;
 integrazione salariale straordinaria: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può autorizzare il pagamento diretto da parte dell’INPS su richiesta dell’impresa, insieme all’eventuale assegno per il nucleo familiare, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie. Se successivamente il servizio competente accerterà l’assenza di difficoltà finanziarie verrà revocato il pagamento diretto.
Condizionalità della prestazione
L’art. 8, comma 1, del D.Lgs 148/2015 stabilisce che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali, nella sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro (calcolato in un periodo di 12 mesi), devono attenersi alle condizioni previste dall’art. 22 del D.Lgs 150/2015.
Lo stesso articolo, al comma 2, precisa inoltre che il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il successivo comma 3 prevede la decadenza della prestazione in caso di mancata comunicazione preventiva all’INPS di inizio di attività lavorativa.
(Autore: Milani Roberto)
(Fonte: Lavoro&Diritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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