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Al via l’esonero per le nuove Cooperative


Ordine Informa

Facendo seguito all’autorizzazione da parte della Commissione Europea – del 9 giugno 2022 – con il messaggio n. 2864/2022 del 18 luglio scorso, l’INPS ha fornito le indicazioni per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, c.253, L. 234/2021) in favore delle piccole imprese costituite, a partire dal 1° gennaio 2022, in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto. (c.d. workers buyout). Introdotta col fine di salvaguardare l’occupazione e assicurare la continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, la misura in questione si sostanzia nell’esonero totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, entro un limite annuo di 6.000 euro. Trattandosi un abbattimento totale dal versamento della contribuzione datoriale, l’Inps chiarisce la misura non è compatibile con altre agevolazioni riguardanti la contribuzione datoriale.

L’esonero ha durata di 24 mesi senza comportare conseguenze negative sull’accredito contributivo a favore dei lavoratori. Per recuperare lo sconto contributivo arretrato, a partire dal mese di gennaio, c’è tempo fino al mese di ottobre (invio UniEmens entro il 30 novembre).

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato al rispetto,delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc);

– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.

Con riferimento ai presupposti specificamente previsti dall’art. 1, comma 254, della legge di bilancio 2022, l’esonero non può trovare applicazione qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto ovvero cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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