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Al via il lavoro occasionale in agricoltura con il nuovo codice UNILAV


Ordine Informa

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 462/2023, annuncia l’instaurazione del rapporto di lavoro occasionale “sperimentale” per il settore agricolo previsto dalla legge di Bilancio per il biennio 2023-2024.  Nella nota viene comunicato l’aggiornamento della tabella contratti del modello UNILAV, implementandola del codice H.03.03 che identifica la nuova tipologia contrattuale.

La durata delle prestazioni, per ciascun lavoratore, non potrà superare 45 giornate, considerando solo quelle di effettivo lavoro e  potrà durare massimo 12 mesi. Prima dell’inizio della prestazione deve essere data comunicazione dal datore di lavoro al centro per l’impiego, con l’invio dell’UNILAV.

La Legge di Bilancio 2023 non ha ripristinato il vecchio sistema dei voucher ma ha introdotto un restyling della disciplina esistente da alcuni anni. La novità più incisiva riguarda il settore agricolo (commi 343-354), con l’introduzione della  forma contrattuale flessibile, che non ha nulla a che vedere con l’impianto dei cosiddetti voucher, ma entra a pieno titolo nell’alveo del lavoro subordinato. E’ pertanto  fruibile solo dai datori di lavoro appartenenti al settore agricolo, a condizione che siano in regola con le previsioni del CCNL e degli accordi provinciali di lavoro. Non tutti i lavoratori possono essere reclutati con il nuovo contratto, ma soltanto quelli che non hanno avuto rapporti subordinati in agricoltura nei tre anni prima. Dunque, si tratta di disoccupati anche se percettori di Naspi oppure Dis-Coll (le indennità di disoccupazione per dipendenti e collaboratori); pensionati vecchiaia o anzianità (ai quali non è richiesta la non occupazione nel triennio precedente); i giovani con meno di 25 anni, durante le vacanze se ancora a scuola o in ogni periodo dell’anno se iscritti all’Università; detenuti e internati. Novità del nuovo rapporto è la semplificazione della sua gestione. Tra l’altro, il versamento dei contributi può essere fatto in unica scadenza al termine del rapporto, come pure l’iscrizione nel libro unico del lavoro (LUL). Prima dell’inizio della prestazione, il datore di lavoro è tenuto a inoltrare la «CO» (comunicazione obbligatoria), al competente centro per l’impiego, online. In tale comunicazione, precisa il ministero, vanno indicati i 45 giorni di prestazione massima consentita, da calcolare prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può arrivare a un massimo di 12 mesi. Vale la pena aggiungere, infine, che, stando alla Legge n. 197/2022, il modello «UNILAV» consegnato al lavoratore assolve all’obbligo d’informativa.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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