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Adempimenti riguardanti il contratto di lavoro occasionale in agricoltura


Ordine Informa

La Legge di Bilancio 2023 ha vietato,  dallo scorso 1° gennaio 2023 , l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale (ex voucher o lavoro occasionale accessorio) per le imprese operanti nel settore agricolo.
In compenso però, per il biennio 2023 – 2024, è possibile per le stesse  ricorrere a prestazioni occasionali a tempo determinato, riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore. Quest’ultimo, in particolare, deve appartenere a determinate categorie lavorative:

  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs n. 150/2015, nonché percettori dell’indennità di disoccupazione NASpI o DIS-COLL, del reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali;
  • pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
  • detenuti o internati, ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 354/1975, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Il datore di lavoro è comunque tenuto ad acquisire, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, un’autocertificazione resa dal dipendente in ordine alla propria condizione soggettiva.

Il modello UNILAV è stato aggiornato ed è stato inserito nella tabella contratti il “codice H.03.00 Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”. Il datore di lavoro che intende ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato è tenuto, prima dell’inizio della prestazione stessa, ad inoltrare la comunicazione UNILAV al Centro per l’impiego.

All’interno della comunicazione, i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si “computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può una durata massima di dodici mesi” (articolo 1, comma 346, della legge di bilancio 2023).

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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