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A rischio l’indennità di 200 euro per i lavoratori a termine


Ordine Informa

Altre problematiche sul bonus delle 200 euro, per i lavoratori subordinati: aver infatti previsto l’aggancio di tale bonus con la normativa che disciplina l’esonero contributivo dello 0,80%, complica la vita ad aziende e consulenti; si pensi, per esempio, a un lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo determinato con scadenza il 31 marzo 2022 dal datore di lavoro Alfa. Nel primo trimestre dell’anno, la sua retribuzione mensile (imponibile previdenziale) non ha superato i 2.692,00 euro e, per questo motivo, Alfa ha riconosciuto al dipendente la riduzione contributiva dello 0,8 per cento. Alla scadenza, il contratto di lavoro è regolarmente cessato e si ipotizza che il lavoratore verrà assunto dall’impresa Beta, con decorrenza 1° luglio 2022.

Con la retribuzione di luglio si pone il problema dell’erogazione dei 200 euro , in quanto , a prescindere dall’ammontare della retribuzione erogata dal nuovo datore di lavoro, l’unica condizione prevista dalla norma (vale a dire aver fruito – in uno dei mesi del 1° quadrimestre del 2022 – della riduzione contributiva dello 0,8) è stata rispettata e, dunque, il soggetto è destinatario del bonus. Secondo quanto stabilito dal comma 1, dell’articolo 31 del Dl 50/2022, dovrebbe scattare l’automatismo.

Tuttavia, per poter erogare i 200 euro, potrebbe essere necessario che il lavoratore integri la sua dichiarazione con l’affermazione di aver beneficiato dello 0,8% in uno dei mesi del primo quadrimestre dell’anno in corso. Se non si adottasse questo modus operandi allora il dipendente correrebbe il rischio di restare tagliato fuori dall’aiuto.

Inoltre il riferimento alla percezione dell’esonero contributivo da cui, esclusivamente, dipende il pagamento dei 200 euro, fa venir meno qualsiasi nesso tra la retribuzione e il reddito annuo del lavoratore, finanche con quello del suo nucleo familiare.

Questo genera due paradossi: il primo, riferito a un lavoratore nominato dirigente a maggio, con retribuzione di 100mila euro, ma che a febbraio, quando era ancora impiegato, ha avuto, per una qualsiasi ragione, una retribuzione (imponibile) di 2.500 euro; il secondo, concernente un dipendente che ha ottenuto lo 0,80% nel quadrimestre di osservazione, coniugato/convivente con un altro lavoratore che ha una retribuzione di 100mila euro l’anno. In entrambi i casi spettano i 200 euro.

Procedendo nella disamina si può pensare a chi privo di lavoro, non percepisce la Naspi e non è destinatario del reddito di cittadinanza: in tal caso il bonus non spetta.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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