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Videocontrolli, iter senza bis


Ordine Informa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 1881 del 25/02/2019, precisa che, in caso di cambio della titolarità dell’impresa, non bisogna ripetere la procedura di accordo/autorizzazione per l’installazione di impianti audiovisivi o di altri strumenti per il controllo a distanza dei lavoratori. Infatti, se l’impresa è già dotata degli impianti e strumenti di videosorveglianza, installati osservando le procedure (accordo con le rr. ss. o autorizzazione) previste dall’art. 4 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), è sufficiente comunicare all’Ispettorato territoriale del lavoro la modifica degli assetti proprietari. Una nuova procedura di autorizzazione è superflua esclusivamente nel caso in cui il subentro nell’impresa non modifica né le ragioni di installazione, né la struttura dell’impianto. Se così non fosse, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art. 4 della legge 300/1970.

(Fonte: INL)

(Autori: AM)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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