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Sanatoria per gli Associati


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Relativamente al contratto di associazione in partecipazione il Ministero del Lavoro, con la circolare 35/13, ribadisce la possibilità di procedere ad una stabilizzazione dei rapporti, ottenendo così un colpo di spugna tombale sulle eventuali irregolarità per il pregresso.
La stabilizzazione prevede che i lavoratori vengano assunti con un contratto a tempo indeterminato, apprendistato compreso. Per accedere al provvedimento l’azienda deve (dall’1 giugno al 30 settembre 2013) sottoscrivere un contratto collettivo, con le associazioni dei lavoratori (di qualsiasi livello), comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed entro tre mesi procedere alle assunzioni. I lavoratori stabilizzati, per i primi sei mesi, non potranno essere licenziati se non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. La presenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi relativi alla qualificazione dei pregressi rapporti e di eventuali ispezioni in corso, non pregiudica l’accesso alla sanatoria.
La stabilizzazione ha un costo esiguo: si deve versare il 5% per cento della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di durata dei contratti ma con un massimo di sei mesi, riferito a ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato. I lavoratori interessati dovranno sottoscrivere un verbale di conciliazione (ex articolo 410 del codice di procedura civile) con rinuncia a ogni diritto relativo ai pregressi rapporti di associazione.
L’Inps dovrà verificare e validare la procedura e per questo i datori dovranno depositare la relativa documentazione presso l’Istituto.
Nella circolare il Ministero ricorda, inoltre, che per l’apprendistato professionalizzante dovranno essere emanate delle linee guida che prevedano: l’obbligatorietà del Piano formativo individuale (Pfi) solo per la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche (esclusa la formazione trasversale di base); la registrazione dei risultati e della qualifica su un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo e che in caso di imprese multi localizzate; la formazione sulla base alla disciplina della regione in cui l’impresa ha la propria sede legale nel caso di aziende multi localizzate.
Le previsioni troveranno comunque applicazione a partire dall’1 ottobre 2013. Riguardo al Pfi, il Ministero, ricorda che quest’ultimo è la cartina al tornasole delle ispezioni. Su di esso si baseranno le verifiche e i discostamenti potrebbero determinare sanzioni.
Antonino Cannioto – Il Sole 24 Ore – leggi su https://24o.it/4mlzp
Il Ministero rammenta, tra l’altro, che il decreto 76/13 ha esteso l’obbligo di convalida delle dimissioni ad alcune co.co.co (anche a progetto) e agli associati in partecipazione. La convalida potrà avvenire con le stesse modalità in uso per i dipendenti.
Per quanto attiene, infine, all’estensione della responsabilità solidale nei confronti dei lavoratori autonomi negli appalti, il Ministero chiarisce che la stessa si riferisce ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei soli co.co.co./co.co.pro. impiegati nell’appalto e non anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri.
Min. Lav. Circ. n. 35 del 29.08.2013 Promoz Occupaz
(fonte Il Sole 24 Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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