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Difendersi da Equitalia: 10 mosse per fermare le cartelle esattoriali su tasse e multe stradali


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Rate, ricorsi, richieste di sospensiva e di annullamento. Difendersi dalle cartelle di Equitalia è possibile.
Mentre il Governo si appresta a varare nuove misure per ridurre i poteri dell’agente della riscossione, i contribuenti hanno già una serie di chance per bloccare le azioni dell’agente della riscossione. A cominciare dalle rateazioni infatti, per prevenire o bloccare le azioni di Equitalia, il contribuente può chiedere all’agente della riscossione la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di sei anni (72 rate mensili).
In questo modo Equitalia non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate. L’importo minimo di ogni rata è – salvo eccezioni – pari a 100 euro. Il «decreto del fare» prevede una novità in arrivo anche sul fronte delle dilazioni: il contribuente decadrà dal beneficio se salta cinque rate e non più due.
Dal 7 maggio scorso è stata innalzata da 20mila a 50mila euro la soglia d’importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. Inoltre, all’atto della richiesta di rateazione è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti. La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano presso lo sportello di Equitalia competente per territorio.
Il contribuente che ottiene la concessione di pagare a rate il proprio debito nei confronti di Equitalia non è più considerato inadempiente e può partecipare agli appalti pubblici. Tuttavia per ottenere la dilazione il contribuente deve pagare l’intero debito. In sostanza, l’importo da dilazionare dovrà corrispondere alla totalità delle somme iscritte a ruolo, contenute in cartelle per le quali è scaduto il termine di pagamento (60 giorni dalla notifica), al netto delle somme già versate e ferma restando la possibilità di chiedere la rateazione anche di somme per le quali tale termine non è ancora scaduto.
(fonte Il Sole 24 Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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