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A decorrere dal 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della legge 76 del 20 maggio 2016 che regola e disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, la parte dell’unione civile è equiparata al coniuge.
Con il Messaggio 5171 del 21 dicembre 2016 si riporta quanto disposto dal comma 20 dell’articolo 1 della legge: “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Con successivo messaggio verranno fornite istruzioni procedurali inerenti alla gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali riconosciute in favore dei destinatari della norma citata.