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Pubblico impiego, l’art. 18 si applica oppure no? E come? Il DLgs Madia decide di non decidere


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I primi decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione non sciolgono il grande dubbio sul regime sanzionatorio applicabile ai dipendenti pubblici, nei casi in cui il licenziamento venga dichiarato ingiustificato da un giudice del lavoro.Il problema non dovrebbe esistere, in un ordinamento nel quale, per tanti anni, si è lavorato alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego, prevedendo che ai lavoratori pubblici e privati si applicassero le stesse regole. Il principio della privatizzazione, culminato nel Testo Unico sul pubblico impiego (d.lgs. 165/2001) ha subito tuttavia rilevanti deroghe.
Una di queste deroghe sembrava essere stata introdotta nel 2012, quando la riforma Fornero ha cambiato in profondità l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, marginalizzando la sanzione della reintegra sul posto di lavoro e ponendo al centro del sistema la tutela indennitaria.
Tutti i commentatori ritenevano che tale innovazione non riguardasse i lavoratori pubblici, in quanto la legge n. 92/2012 faceva riferimento alla necessità di attivare percorso di confronto con le parti sociali finalizzato all’armonizzazione della disciplina pubblica: se la disciplina dei licenziamenti doveva essere armonizzata, era il ragionamento di tutto, ciò voleva dire che era diversa da quella del lavoro privato.
Il convincimento di questa diversità è stato bruscamente vanificato da una sentenza recente della Corte di Cassazione (la n. 24157/2015), con la quale i giudici di legittimità hanno evidenziato non esiste, nella legge Fornero, una norma che consente di escludere l’applicabilità del principio, contenuto nell’art. 51 del Testo Unico sul Pubblico Impiego, che assoggetta lavoratori pubblici e privati allo stesso regime sanzionatorio in materia di licenziamenti.
La Corte osserva che il citato art. 51 assoggetta il licenziamento dei lavoratori del pubblico impiego alle stesse regole previste dall’articolo 18 dello Statuto per il lavoro privato, con la conseguenza che ogni modifica (come quella approvata dalla legge 92 del 2012) introdotta a tale norma vale anche per i lavoratori pubblici, a meno che questo effetto sia espressamente escluso.
La sentenza della Corte di Cassazione non si è occupata, invece, del tema relativo all’applicabilità del regime delle tutele crescenti (D.lgs. n. 23/2015), vigente nel settore privato per i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo del 2015.
Questa disciplina si applica anche i nuovi assunti del pubblico impiego? Nessuno può dare una risposta certa alla domanda, in quanto il decreto non affronta apertamente la questione; in mancanza di una norma interpretativa, il chiarimento potrà venire solo dalla giurisprudenza.
La risposta negativa potrebbe far leva sul fatto che il d.lgs. n. 23/2015 non modifica il vecchio articolo 18, e quindi la norma cui rinvia il Testo Unico sul Pubblico Impiego resta invariata: applicando questo ragionamento, i dipendenti pubblici neo assunto sarebbero quindi soggetti solo alla legge Fornero (come ha deciso la Cassazione), senza che per i nuovi assunti si potesse ipotizzare l’applicazione dell’ultima riforma.
La risposta positiva deriverebbe, invece, da considerazioni più generali: applicando un ragionamento simile a quello svolto dalla Cassazione con riferimento alla legge n. 92/2012, si potrebbe sostenere l’inapplicabilità delle tutele crescenti anche ai dipendenti pubblici solo in presenza di una norma che espressamente stabilisse che il d.lgs. n. 23/2015 vale solo per i lavoratori privati.
Questa norma non esiste – nemmeno nei recenti decreti che riformano le regole del lavoro pubblico – e quindi non sarà facile escludere l’applicabilità delle tutele crescenti anche per i lavoratori assunti dalla pubblica amministrazione a partire dal 7 marzo del 2015.
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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