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Tutele crescenti e “conversione” dei rapporti: qualche riflessione


Ordine Informa

Le nuove regole sui licenziamenti introdotte dal decreto legislativo n. 23/2015, cosiddetto contratto a tutele crescenti, si applicano anche “nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato”, come prevede il secondo comma dell’art. 1 del decreto stesso introdotto nella versione definita del decreto e non presente, invece, nello schema approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 dicembre 2014.

Senza entrate nel merito della possibile incostituzionalità della norma per eccesso di delega (la legge n. 183/2014 dispone l’applicabilità del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per le nuove assunzioni e non, anche, per le conversioni a tempo indeterminato) ci si è chiesto cosa debba intendersi per “conversione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato” e cioè, in particolare, se il riferimento debba essere inteso alle sole conversioni giudiziali oppure (anche) alle conversioni o trasformazioni volontarie.

Personalmente ritengo che il riferimento non possa che essere alle sole conversioni volontarie di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato che, in assenza di una norma specifica, non sarebbero ricomprese nel nuove disposizioni. Infatti il primo comma dell’art. 1 sopra richiamato, certamente in linea con la legge delega, prevede l’applicabilità delle nuove disposizioni unicamente “agli assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” e non anche a chi vede convertito il proprio contratto di lavoro.

Perché non anche alle conversioni giudiziarie? Perché, per queste, non vi è necessità di un norma specifica. Molto più semplicemente si applicheranno le nuove disposizioni a seconda della decorrenza della disposta conversione. Il contratto convertito a tempo indeterminato da un giudice è infatti ritenuto dallo stesso un contratto illegittimo cioè non un contratto a tempo determinato ma, dalla data di decorrenza della sua conversione, un contratto a tempo indeterminato.

Non è quindi necessaria nessuna norma in quanto la conversione giudiziale può far ricadere il contratto convertito entro le nuove disposizioni, oppure no, semplicemente avendo riferimento alla data di decorrenze della conversione disposta dal giudice: se prima del 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del decreto) le nuove disposizioni non si applicano, se dal 7 marzo 2015 in poi, invece, si applicano.

Ad esempio:

  • primo contratto a tempo determinato dal 1 gennaio al 10 marzo 2015, secondo contratto dal 11 marzo. In questo caso il giudice converte il contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto, quindi dal 1 gennaio 2015 (art. 5, co. 4, d.lgs. n. 368/2001). In questo caso le nuove disposizioni del contrato a tutele crescenti non si applicheranno, considerato che la data di decorrenza della conversione è antecedente il 7 marzo 2015.
  • primo contratto a tempo determinato dal 1 gennaio al 10 marzo 2015, secondo contratto dal 15 marzo. In questo caso, invece, il giudice converte il contratto a far data dal 15 marzo in applicazione dell’art. 5, co. 3, d.lgs. n. 368/2001 che, appunto, dispone che è il (solo) secondo contratto a doversi considerare a tempo indeterminato. In tal caso, quindi, si applicheranno le nuove disposizioni senza necessità di alcun intervento normativo specifico.

Concludendo, la previsione dell’art. 1, co. 2, d.lgs. 23/2015 parrebbe applicarsi unicamente alle conversioni volontarie – diversamente mai ricomprese nelle nuove disposizioni – e non anche a quelle giudiziali per le quali rileva unicamente il dispositivo della sentenza nella parte in cui il Giudice decide per la conversione a tempo indeterminato “a far data dal ____”.

(Fonte: Lavoro e Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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