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Prestazione incompleta, il compenso resta pieno


Ordine Informa

Il professionista ha diritto a incassare il compenso anche se non effettua tutte le attività descritte nella parcella pro forma. Infatti, il cliente può omettere il pagamento solo nel caso in cui riesca a dimostrare l’inadempienza in relazione alle singoli voci.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25642 del 4 dicembre 2014, ha respinto il ricorso del cliente di un commercialista che lamentava che le prestazioni indicate nella parcella pro forma non rispondevano a quelle realmente effettuate. Per questo non aveva effettuato il pagamento. Così il commercialista aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo. Inutile l’opposizione da parte del cliente. Ora la Suprema corte ha reso definitivo il verdetto. Sul punto la seconda sezione civile ha motivato che la parcella del difensore è assimilabile a rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l’obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali, in caso contrario, devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto. E non solo. Affermando questo principio i Supremi giudici hanno inoltre ribadito che nel contratto d’opera la prestazione di colui che si è obbligato a compiere l’opera, non comprende solo lo svolgimento di un’attività lavorativa, ma anche la produzione del risultato utile promesso, sicché essa non può ritenersi adempiuta ove l’indicata attività non sia valsa a conseguire il preciso risultato contemplato dalla convenzione.
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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