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Part time, legittma la trasformazione in tempo pieno anche senza consenso dell’interessato


Ordine Informa

Legittimamente un datore di lavoro può trasformare il rapporto di lavoro part time in tempo pieno anche senza il consenso del lavoratore. E’ quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea, sentenza C-221/2013 del 15 ottobre 2014, pronunciandosi sul ricorso di una funzionaria del Tribunale di Trento che ha visto cambiare il suo orario di lavoro senza sentire preventivamente il parere.
I giudici di Lussemburgo hanno dichiarato così legittimo l’articolo 16 L.183/201 (c.d. Collegato Lavoro) nella parte in cui prevede la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di trasformare unilateralmente il rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno. In particolare, è stato chiarito che la clausola 5, punto 2
dell‘accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, è da interpretarsi nel senso che esso non osta, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, a una normativa nazionale in base alla quale il datore di lavoro può disporre la trasformazione di un contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato. La legittimità attiene al fatto che la normativa italiana non è contraria ai principi della direttiva n. 97/1981/CE, in quanto è da differenziare la trasformazione da tempo pieno a part-time che postula la riduzione delle tutele al lavoratore rispetto alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno che, viceversa, aumenta dette tutele.
(fonte: Diritto.it)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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