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Maternità al lavoro in part-time


Ordine Informa

Mamme e papà potranno scegliere di lavorare a tempo parziale per accudire ai propri figli. In luogo del congedo parentale, infatti, potranno optare, per una sola volta, a che il loro rapporto di lavoro a tempo pieno sia trasformato in part-time, con una riduzione di orario non superiore al 50%. Un diritto al tempo parziale è poi introdotto per i lavoratori pubblici e privati affetti da gravi patologie cronico-degenerative (in aggiunta a quanto già previsto per i malati di cancro). A prevederlo, tra l’altro, la bozza di decreto legislativo di attuazione del Jobs act, approvato ieri in prima lettura dal consiglio dei ministri. Il provvedimento, inoltre, alza la soglia del lavoro accessorio (da 5.050 euro) a 7 mila euro, per il quale è previsto il divieto negli appalti, e abroga il job sharing (contratto di lavoro ripartito).
Statuto dei lavori. La bozza del provvedimento si presenta divisa in quattro Titoli. Tre sono relativi ai contratti di lavoro: lavoro subordinato, riconduzione al lavoro subordinato, lavoro accessorio; il quarto riguarda invece la disciplina delle mansioni.
Lavoro subordinato. Il primo articolo riconferma il principio per cui «il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro». Non è invece prevista la relativa disciplina, che così resta sparsa tra codice civile e altre leggi (Statuto dei lavoratori, per esempio), nonché nel nuovo decreto legislativo sul contratto a tutele crescenti che detta le nuove norme relative alla stabilità del posto di lavoro (tutele contro i licenziamenti). Tra i rapporti confermati di tipo subordinato, ci sono: il contratto a termine; il contratto di lavoro intermittente, per il quale viene confermato il principio per cui può essere stipulato a tempo indeterminato oppure a termine in due casi: per lo svolgimento di prestazioni discontinui o intermittenti; oppure con soggetti con più di 55 anni o meno di 24 anni di età (per qualunque tipologia di attività); la somministrazione di lavoro, ribadito come il contratto che può essere stipulato a tempo indeterminato o a termine per ricevere da un’Agenzia la disponibilità di lavoratori dipendenti; l’apprendistato, quale contratto a tempo indeterminato (ma con facoltà di recedere al termine del periodo di formazione obbligatoriamente prevista) avente le finalità di formazione e di occupazione dei giovani, confermato nelle tre le tipologie: per la qualifica, il diploma e specializzazione professionale; professionalizzante; di alta formazione e ricerca; il part-time (o lavoro a tempo parziale).
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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