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Licenziamento disciplinare: nuove indicazioni della Corte di Cassazione sulla “insussistenza del fatto contestato” 


Ordine Informa

Con sentenza n. 17736 del 18 luglio 2017 la Suprema Corte offre delle rilevanti indicazioni interpretative in ordine alla “insussistenza del fatto contestato”, che l’articolo 18, comma 4, del 20 maggio 1970, n. 300 (“Statuto dei Lavoratori”), come novellato dall’articolo 1 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. “Legge Fornero”), richiede come presupposto per l’applicazione, in caso di licenziamento illegittimo, della sanzione reintegratoria e non della tutela solo risarcitoria. Il caso affrontato dalla Suprema Corte vede protagonista una lavoratrice di un centro estetico che era stata licenziata per giusta causa in quanto, a detta del datore di lavoro, la dipendente avrebbe diffuso all’esterno informazioni aziendali riservate. 

Pur non mettendo in discussione il concreto verificarsi del fatto, il Tribunale e, successivamente, la Corte d’appello, avevano confermato che non vi era alcuna prova che la dipendente abbia commesso il fatto, in quanto non sussiste un collegamento tra la riconducibilità dell’azione alla ricorrente. 

La Cassazione conferma la “manifesta insussistenza del fatto contestato” di cui all’art. 18, comma 4, Legge 300/1970, in quanto, sul punto, la recente giurisprudenza, con le sentenze n. 13178/2017 e n. 10019/2016, ha affermato che rientrano, nella nozione di “insussistenza del fatto contestato”, anche quelle fattispecie in cui il fatto contestato si è verificato ma non risulta antigiuridico oppure vi è l’assenza di riconducibilità nei confronti del lavoratore incolpato. 

E’ opportuno ricordare che, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 10159 del 21 aprile 2017, ha rimesso la questione al Primo Presidente della Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, relativa alla natura procedurale o sostanziale del vizio del licenziamento in caso di tardività della contestazione, ai fini del regime sanzionatorio applicabile ex art. 18 della l. n. 300 del 1970, come innovato dalla L. n. 92 del 2012. 

La questione assume particolare rilevanza anche per gli assunti post 7 marzo 2015 ai quali si applicano le disposizioni relative al c.d. contratto a tutele crescenti di cui al D.Lgs. n. 23/2015.

In tal senso, l’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 23/2015 prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro unicamente nelle ipotesi di risoluzione del rapporto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizi l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione inerente la sproporzione del licenziamento. 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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