Skip to main content

OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO FRUITO


Ordine Informa

Con sentenza 27 giugno 2017, n. 15961 La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito che l’impresa che abbia deciso di interrompere l’attività per la quale aveva richiesto, ottenuto ed utilizzato, il beneficio degli sgravi contributivi sulle assunzioni dei dipendenti prima del decorso del triennio dalle assunzioni stesse, è obbligata alla restituzione totale, in quanto sono venuti meno i presupposti degli sgravi stessi.
La ratio dello sgravio contributivo, consiste infatti nell’assunzione da parte dello Stato di una parte dell’onere economico dell’attività d’impresa per favorire l’incremento occupazionale nelle zone depresse pertanto la decisione dell’imprenditore di cessare l’attività contrasta con la stessa.

Tale sentenza è dunque da considerare come un precedente al quale potrà fare riferimento l’Inps in tutti i ricorsi che nel prossimo futuro potrebbero interessare le aziende che usufruiscono od hanno usufruito degli sgravi ex L. 190/2015 e L. 205/2016

 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X