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Integrazioni salariali ordinarie, la CIGO


Ordine Informa

Il D.Lgs 148/2015 riordina le integrazioni salariali ordinarie. Analizziamo quindi la nuova Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) dopo il Jobs Act.
Il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsto dal Jobs Act attraverso il D.Lgs 148 del 2015 inizia dalle integrazioni salariali ordinarie. Analizziamo quindi cosa ha comportato per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).
Il Decreto Legislativo 148 del 2015, dopo aver stabilito delle disposizioni generali per i trattamenti di integrazione salariale (vedi Titolo I, Capo I), affronta al Capo II il tema delle integrazioni salariali ordinarie. In altre parole stiamo parlando di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, abbreviata anche come CIGO, è un ammortizzatore sociale erogato dall’INPS e fruito dal beneficiario in costanza di rapporto di lavoro. Lo scopo è quello di sostenere il reddito dei lavoratori di imprese con difficoltà economiche che comportano la riduzione o la sospensione della prestazione lavorativa.
Vediamo dunque quali sono le caratteristiche della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).
Imprese destinatarie della CIGO
L’art. 10, comma 1, del D.Lgs 148/2015 individua una serie di attività in cui è possibile applicare la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, d’ora in poi solo CIGO, è quindi destinata a:
 imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
 cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
 imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
 cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
 imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
 imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
 imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
 imprese addette all’armamento ferroviario;
 imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
 imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
 imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
 imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
L’art. 18, comma 1, dello stesso decreto prevede disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo. Restano quindi in vigore quelle previste dagli art. 8 e seguenti in materia di integrazione salariale della Legge 457/1972 e successive modificazioni compatibili con il D.Lgs 148/2015.
Per quanto riguarda gli apprendisti individuati dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs 148/2015, il comma 2 dello stesso articolo precisa che nei casi in cui l’impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure solo di quelle ordinarie, gli apprendisti sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di CIGO.
Causali
Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs 148/2015, la CIGO viene corrisposta solo in alcune circostanze individuate come causali. Le integrazioni salariali ordinarie sono quindi previste per i dipendenti delle imprese di cui sopra che siano sospesi dal lavoro o che lavorino a orario ridotto nei seguenti casi:
 situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
 situazioni temporanee di mercato.
Durata
La durata del trattamento di integrazione salariale ordinaria viene regolata dall’art. 12 del D.Lgs 148/2015. Il comma 1 prevede che la CIGO sia corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane continuative, eventualmente prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
I commi seguenti dello stesso articolo, dal 2 al 5, stabiliscono le modalità con cui viene regolata la durata della CIGO. Avremo dunque che:
 se l’impresa ha fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere fatta per la stessa unità produttiva solo dopo un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa;
 l’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile;
 quanto sopra non trova applicazione per gli eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, da imprese industriali di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, da imprese artigiane di escavazione e/o lavorazione di materiali lapidei tranne quelle che svolgono la lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione;
 nei limiti di durata individuati sopra, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria superiori al limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile riferite a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di integrazione salariale.
Il comma 6 dell’art. 12 dello stesso decreto precisa infine che nella domanda di concessione della CIGO l’impresa comunica, per l’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale.
Contribuzione a carico dell’impresa
L’art. 13, comma 1, del D.Lgs 148/2015 stabilisce un contributo ordinario a carico delle imprese individuate sopra (art. 10, comma 1, dello stesso decreto) così determinato:
 1,70 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
 2,00 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
 4,70 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile;
 3,30 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei;
 1,70 % per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
 2,00 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
Il limite dei dipendenti, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, va determinato con effetto dal 1° gennaio di ogni anno sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno precedente dichiarato dall’impresa. Per le imprese costituite nel corso dell’anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività.
L’impresa è tenuta a fornire all’INPS un’apposita dichiarazione in caso di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano sui limiti di cui sopra. Sono inoltre da considerare tutti i dipendenti, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che lavorano all’interno e all’esterno dell’azienda con vincolo di subordinazione.
A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria è inoltre previsto il contributo addizionale istituito dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs 148/2015:
a) il 9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate in relazione ai periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi fino al limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) il 12 % oltre il limite di cui alla lettera a) e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) il 15 % oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.
Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.
Informazione e consultazione sindacale
L’art. 14, commi da 1 a 4, del D.Lgs 148/2015 descrive l’iter di informazione e consultazione sindacale da attivare da parte dell’impresa in caso di richiesta di CIGO.
Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è infatti tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o, se esistente, alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale quanto segue:
 le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro;
 l’entità e la durata prevedibile della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro;
 il numero dei lavoratori interessati.
Segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione incentrato sulla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui sopra. Per le imprese fino a 50 dipendenti l’intera procedura deve invece terminare entro 10 giorni.
Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che comportano la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare alle rappresentanze sindacali la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro è superiore a 16 ore settimanali si procede, a richiesta di una delle parti entro 3 giorni dalla comunicazione di cui sopra, ad un esame congiunto sulla ripresa della normale attività produttiva e sui criteri di distribuzione degli orari di lavoro. Questa procedura deve esaurirsi entro i 5 giorni successivi alla richiesta.
Il comma 5 dello stesso articolo precisa poi che, per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, quanto sopra si applica solo per le richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, all’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale ordinaria deve essere comunicato l’adempimento della procedura descritta sopra.
Presentazione della domanda di CIGO
Per accedere al trattamento di integrazione salariale ordinaria l’art. 15, comma 1, del D.Lgs 148/2015 prevede che l’impresa presenti una domanda in via telematica all’INPS specificando:
 la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro;
 la presumibile durata;
 i nominativi dei lavoratori interessati;
 le ore richieste di CIGO.
Il messaggio INPS n. 5919 del 24.09.2015 ha poi precisato che l’elenco dei nominativi dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente (distinti per orario contrattuale) vanno indicati in un apposito file in formato CSV da allegare alla domanda. Per i dati da fornire sugli addetti relativi all’unità produttiva interessata si rimanda al messaggio INPS di cui sopra.
La successiva Circolare INPS n. 197 del 02.12.2015 ha invece fornito ulteriori chiarimenti sia sulla disciplina normativa che regola le integrazioni salariali, sia sulle modalità di presentazione della domanda e le disposizioni che ne conseguono.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs 148/2015 la domanda deve essere comunque presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il successivo comma 3 dello stesso articolo precisa che, se la domanda verrà presentata dopo questo termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avvenire per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione.
In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda da cui derivi la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale per i lavoratori, l’impresa è tenuta a corrispondere agli stessi ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.Lgs 148/2015 una somma equivalente all’integrazione salariale non percepita.
Concessione della prestazione e ricorsi
A partire dal 01.01.2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede INPS territorialmente competente (art. 16, comma 1, D.Lgs 148/2015).
In caso di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria CIGO, l’art. 17, comma 1 dello stesso decreto, ammette il ricorso al comitato amministratore delle gestioni temporanee di cui all’art. 25, comma 1, della Legge 88/1989. Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla comunicazione di rigetto della domanda da parte dell’INPS.
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
Circolare INPS numero 197 del 02-12-2015
(Autore: Milani Roberto)
(Fonte: Lavoro&Diritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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