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Il reddito dei lavoratori trasfertisti


Ordine Informa

Il Decreto Legge n. 193 del 22.10.2016, convertito con modificazioni nella Legge n. 225 del 01.12.2016, ha introdotto all’art. 7 quinquies novità interessanti in relazione alle agevolazioni Irpef applicabili ai lavoratori trasfertisti. Si tratta di fatto di un’interpretazione autentica dell’art. 51 comma 6 del Tuir, proprio in relazione alla determinazione del reddito imponibile dei lavoratori in trasferta e trasfertisti.
Premessa L’articolo 7 quinquies del D.L. n. 193, ora convertito con modificazioni in Legge, ha introdotto un’interpretazione autentica proprio con riferimento alla corretta determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti e particolarmente in relazione all’articolo 51 comma 6 del Tuir.
Al fine di comprendere la portata dell’intervento e le agevolazioni in esso contenute è necessario introdurre brevemente il concetto di “trasferta” e “lavoratori trasfertisti”.
Da qui iniziamo quindi il nostro percorso di approfondimento analizzando successivamente quelle che sono le condizioni necessarie affinché si possa applicare l’agevolazione introdotta dal Decreto Fiscale n. 193/2016.
IL LAVORATORE IN TRASFERTA E IL TRASFERTISTA
Lavoratore in trasferta
In questa fattispecie il dipendente occasionalmente e temporaneamente svolge la propria attività in un luogo diverso da quello “abituale” e contrattualmente previsto.
L’elemento caratterizzante è quindi la temporaneità e l’occasionalità di questa situazione.
Al lavoratore in trasferta l’azienda può riconoscere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche un’indennità di trasferta la quale parteciperà alla determinazione del reddito imponibile Irpef ai sensi dell’art. 51 comma 5 del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir).
Lavoratore trasfertista
Questa fattispecie si configura invece quando il lavoratore dipendente abitualmente e continuativamente, per esigenze aziendali ed in relazione alle proprie mansioni, svolge la propria attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi.
L’articolo 51 comma 6 del Tuir si occupa della tassazione delle indennità in caso di trasfertismo.
Ad essa ora si aggiunge l’interpretazione autentica contenuta all’articolo 7 quinquies del D.L. n. 193/2016 che chiarisce le condizioni di applicabilità delle agevolazioni fiscali.
Il decreto n. 193/2016 convertito con modificazione nella Legge n. 225, come abbiamo già avuto modo di dire fissa le condizioni per l’applicabilità delle agevolazioni previste dall’articolo 61 comma 6 in caso di lavoratore trasfertista, stabilendo che ai fini della determinazione del reddito imponibile Irpef, l’articolo 51, comma 6, del Tuir prevede che:
“… le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla Legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito Militare, della Marina Militare e dell’Aereonautica Militare di cui all’articolo 1803 del Codice dell’Ordinamento Militare, i premi ali Ufficiali piloti della Guardia di Finanza di cui all’articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all’articolo 133 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Con Decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione…”.
Vediamo allora quali sono le condizioni che simultaneamente devono coesistere affinché le agevolazioni di cui sopra possano applicarsi:  la mancata indicazione nel contratto e/o nella lettera di assunzione della sede di lavoro, intendendosi per tale il luogo di svolgimento materiale dell’attività lavorativa e non quello di assunzione (quest’ultimo potrebbe non coincidere con quello di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa);  lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente, ovvero il suo continuo spostamento quale elemento continuativo e ordinario della prestazione di lavoro;  la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento della prestazione di lavoro in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione della retribuzione ordinaria, in misura fissa a prescindere dal fatto che la trasferta si sia effettivamente svolta ed indipendentemente dal luogo in cui la stessa è svolta. In questa fattispecie si configura un’indennità fissa mensile.
Con riferimento in particolare a quest’ultima condizione l’aspetto della corresponsione di un’indennità continuativa è assolutamente discriminante. Infatti se l’azienda corrisponde una maggiorazione per ogni giornata di effettiva prestazione svolta in luoghi variabili non si può configurare la condizione di “lavoratore trasfertista” ma di “lavoratore in trasferta”; al contrario di quello che avviene invece se la maggiorazione mensile è fissa indipendentemente dal fatto che la trasferta sia stata effettivamente svolta o meno.
L’interpretazione autentica contenuta nella Legge n. 225 del 01.12.2016, nel caso in cui non tutte le tre condizioni siano rispettate e pertanto non risulti applicabile l’agevolazione fiscale al dipendente di cui all’articolo 51 comma 6, si potrà applicare il comma 5 dello stesso articolo riconoscendo al dipendente il trattamento previsto per le indennità di trasferte, le quali concorreranno solo parzialmente alla formazione del reddito imponibile Irpef. Infatti, l’articolo 51 comma 5 prevede che:
“… Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale concorrano a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (leggasi € 46,48) al giorno, elevate a Lire 150.000 (leggasi € 77,47) per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di viaggio. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000 (leggasi€ 15,49), elevate a lire 50.000 (leggasi € 25,82) per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito…”.
Il trattamento fiscale come sopra individuato è stato comunque in più occasioni, in sede di ispezione, oggetto di contenzioso soprattutto in relazione all’applicazione dei contributi previdenziali e con particolare riferimento a settori quali quello edile e dei servizi ausiliari al commercio. Ciò anche perché lo stesso Tuir che, al fine di non insinuare dubbi soprattutto in materia contributiva, prevedeva l’emanazione di un Provvedimento mediante Decreto del Ministero delle Finanze in concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al fine di individuare, senza ombra di dubbio, i lavoratori inquadrabili come trasfertisti e le relative disposizioni applicabili. Tale Decreto però non è mai stato emanato e in alcune situazioni, il dubbio interpretativo ha dato origine a contenziosi.
Ora, anche grazie all’interpretazione autentica la giurisprudenza maggioritaria si esprime nell’applicazione dell’agevolazione fiscale e contributiva del 50% in presenza contestuale delle 3 condizioni come sopra indicate, anche in assenza di svolgimento materiale della trasferta.
Un altro ruolo fondamentale ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale è l’operatività dell’azienda e conseguentemente dei propri dipendenti nell’ambito del Comune di sede dell’azienda o al di fuori di esso. Ecco quindi che entra in gioco l’indicazione nel contratto della sede di lavoro.
Come abbiamo avuto modo di dire nelle premesse il contenuto della Legge n. 225 del 01.12.2016 si configura come un’interpretazione autentica. Produce quindi i suoi effetti anche in modo retroattivo e nei limiti della prescrizione quinquennale ad eccezione dei casi che abbiano trovato soluzione in sentenze passate in giudicato. Ciò si configura quindi come un notevole vantaggio per i giudizi ancora pendenti.
Un importante approfondimento, del 12.12.2016, in materia di “trasferte e trasfertismo” è stato pubblicato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
Decreto Legge n. 193 del 22.10.2016 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni in Legge n. 225 del 01.12.2016 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 02.12.2016.
(Autore: Marta Bregolato)
(Fonte: FiscalFocus)
https://www.fiscal-focus.it/dlshop/Il_reddito_dei_trasfertisti.pdf?mac=adc407248e6b6d2072dd082619dcfa2c


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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