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Il professionista che assume non beneficia dello sgravio contributivo – Cassazione n. 18710


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Lo sgravio contributivo al 100% è riservato alle sole imprese. Ne sono quindi esclusi i professionisti che potranno beneficiare della legge 407/90 nella misura del 50 per cento. A precisarlo la Cassazione con la sentenza n. 18710 depositata lo scorso 6 agosto.
Nei fatti un ragioniere commercialista si vede negare l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di un lavoratore disoccupato di lunga durata. Proposto ricorso al Tribunale e alla Corte di appello, i giudici del merito non accolgono le ragioni del professionista poiché in giudizio non è stato dimostrato che l’attività svolta avesse le caratteristiche di un impresa, secondo quanto affermato dalle norme comunitarie e dalla Corte di giustizia europea. In sostanza, affermano i magistrati, l’articolo 8 comma 9 della legge 407/1990 prevede due ipotesi. La prima, con l’abbattimento al 50% dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di 36 mesi, riservata a tutti i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di uguale durata. La seconda, con lo sgravio totale per 36 mesi, alle imprese operanti nel Mezzogiorno o alle imprese artigiane che assumono i medesimi soggetti.
Così, la vicenda giunge in Cassazione che, condividendo il ragionamento dei giudici del merito, rigetta il ricorso del ragioniere. In particolare, la Corte afferma che il professionista deve quantomeno dimostrare che il proprio studio è organizzato in forma di azienda, intesa come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale, nonché economica. In sostanza, anche gli studi professionali possono essere organizzati in forma d’azienda se, al profilo personale dell’attività svolta si affianchino un’organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti e un’ampiezza dei locali tali che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati si pongano in maniera predominante rispetto all’attività intellettuale. La linea di demarcazione quindi risiede proprio nella nozione di impresa rispetto a quella generica di datore di lavoro. Per cui il professionista intellettuale che non sia imprenditore potrà risparmiare solo il 50% dei contributi previdenziali.
Per quanto riguarda, poi, la nozione estensiva d’impresa, elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (sentenza 19 febbraio 2002 – causa C-309/99), la Cassazione ricorda, in linea generale, che non può operarsi una distinzione tra “impresa” e “libera professione”, proprio per evitare di falsare il mercato e le regole comunitarie della concorrenza. Quindi, nel novero delle imprese rientra qualsiasi attività che consista nell’offrire beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico di tale entità e dalle sue modalità di finanziamento. Tuttavia, conclude la Corte, la nozione estensiva di impresa elaborata a livello comunitario non può comunque trovare ingresso nell’ambito di una normativa, la legge 407/1990, che deroga alle obbligazioni contributive, con uno sgravio al 100% dei contributi sociali.
(fonte Il Sole 24 Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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