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Il datore può controllare la mail aziendale del dipendente 


Ordine Informa

L’account creato dall’azienda al dipendente non può essere usato per fini personali.
Il datore di lavoro può ficcanasare nella mail del dipendente, non quella privata s’intende, ma quella aziendale, ossia creata appositamente per il lavoro, il cui dominio è di proprietà dell’azienda stessa. E ciò perché si tratta di una corrispondenza sì riservata, ma comunque rivolta a un servizio lavorativo. 

A sdoganare il controllo sulle email aziendale è la Corte Europea dei diritti dell’Uomo secondo cui, la casella di posta elettronica interna (cioè dedicata alle comunicazioni con i colleghi di lavoro) o quella creata per rispondere ai quesiti dei clienti, può essere oggetto di verifiche da parte del datore, non costituendo tale comportamento una violazione della Convenzione dei diritti dell’uomo, sempre che sia di portata limitata.

La Corte europea dei diritti dell’uomo riconosce pur sempre che le mail rientrano nel diritto alla corrispondenza e, quindi, sono tutelate dalla Convenzione [1] che assicura il rispetto della privacy nono solo nella corrispondenza “tradizionale”, fatta di carta, ma anche nelle telefonate e nelle email: un diritto, questo, che si estende anche nei confronti del datore di lavoro. Tuttavia, la stessa Corte effettua una importante distinzione traaccount personale e account aziendale: solo quest’ultimo può essere oggetto delle “attenzioni” dell’azienda, posto che il datore di lavoro ha il diritto di verificare l’adempimento dei compiti professionali durante l’orario lavorativo. Del resto è anche indiscutibile il divieto di utilizzare computer e risorse aziendali per fini personali.

La Corte precisa, comunque, che il diritto di controllo si limita solo a quegli strumenti – e quindi email – che ineriscono all’attività svolta in favore dell’azienda. Quindi sì all’ingerenza nella casella di posta, ma senza controllare altri dati o documenti contenuti nel computer del dipendente. Segno della ragionevolezza e della proporzionalità dell’ingerenza.

Il datore di lavoro, durante la seguente causa che potrebbe derivare con il dipendente, deve sempre adottare diversi accorgimenti per non svelare l’identità delle persone con cui il dipendente si è scambiato mail e non diffondere (se non limitatamente allo stretto necessario) il contenuto dei messaggi, solo per dimostrare che non si tratta di attività professionali.

[1] Art. 8 Convenzione dei diritti dell’uomo.

(Fonte: La Legge per tutti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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