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CIG in deroga: le regole applicabili nel 2016, prima della scomparsa definitiva


Ordine Informa

La legge di stabilità 2016 lascia aperto uno spiraglio anche per l’anno in corso, per le micro-imprese che non potranno avere accesso al nuovo sistema dei fondi di solidarietà delineato dal decreto legislativo 148/2015, attuativo del Jobs Act.
Infatti, sulla scorta delle previsioni della legge 92/2012, che disponeva la possibilità di concedere la cassa integrazione in deroga fino al 31 dicembre 2016, il Ddl stabilità incrementa la dote di finanziamento dei sussidi medesimi di 250 milioni di euro.

Potranno così beneficiare del paracadute della Cig in deroga, per tutto il 2016, i datori di lavoro fino a cinque dipendenti, non rientranti nel perimetro del fondo di integrazione salariale né in quello dei fondi di solidarietà bilaterali (salvo specifiche discipline di comparto) ma anche quelli con organico nella fascia da sei a quindici dipendenti: nel caso di questi ultimi, si tratta di quella sfera di datori attratti nel sistema della solidarietà dal Dlgs 148/2015 che, però, potranno usufruire delle prestazioni di integrazione salariale (assegno di solidarietà) non prima del 1° luglio 2016, data in cui uscirà di scena il contratto di solidarietà di tipo “B”.

In sostanza, l’obiettivo del Ddl è quello di facilitare la transizione dalla Cig in deroga all’impianto tracciato dal Jobs Act in tema di ammortizzatori.

Alla platea delle aziende interessate si aggiungono anche quelle che, nel corso del 2016, andranno eventualmente ad esaurire l’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale “ordinari”.

Dal punto di vista operativo, il rifinanziamento dei sussidi in deroga fa sempre riferimento alle regole introdotte dal decreto Lavoro-Economia n. 83473/2014, fissando un limite massimo di tre mesi nell’arco di un anno per la concessione o la proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.

Si ricorda che – ai sensi del citato decreto – possono beneficiare della Cig in deroga i soli lavoratori subordinati (anche gli apprendisti e i lavoratori somministrati) purché in possesso di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi dalla data di inizio del periodo di intervento di Cig. Inoltre, l’impresa deve aver esaurito gli strumenti ordinari di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie residue e – per accedere alla Cigd – deve presentare, in via telematica, all’Inps e alla regione, la domanda di concessione entro 20 giorni dall’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

Novità anche per il trattamento di mobilità in deroga: la legge di stabilità prevede che – per il 2016 – in parziale rettifica di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5, del Dm 83473, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non possa essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi.

Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti in particolari aree. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.

(Autore: Alessandro Rota Porta)

(Fonte: Lavoro&Impresa)  


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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