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Il danno da “fermo tecnico” subito dal proprietario alla luce di una recente pronuncia della Suprema Corte.


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1. Premessa
La sentenza n. 20620 resa dalla Terza Sezione della Suprema Corte il 14.10.2015 consegna interessanti spunti di riflessione in ordine alla risarcibilità del c.d. “pregiudizio da fermo tecnico”.
L’arresto è intervenuto nel contesto di un giudizio per il risarcimento del danno proposto dal proprietario di un veicolo coinvolto in un incidente stradale.
Il ricorrente si era doluto, tra l’altro, della omessa liquidazione del pregiudizio patrimoniale derivatogli dal mancato utilizzo del mezzo durante il periodo necessario alle riparazioni. Di questo assumeva la spettanza – negata dal Tribunale per mancanza di prova – “per il solo fatto che il veicolo venne danneggiato (e quindi doveva essere riparato)”.
La doglianza non è stata ritenuta meritevole di accoglimento.
2. La questione del danno da fermo tecnico nella giurisprudenza di legittimità
Appena due anni prima della pronuncia in commento, la stessa Sezione della Corte di Cassazione, scrutinando la questione, così aveva testualmente statuito: “[…] è possibile la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico del veicolo a seguito di sinistro stradale anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore” (Cass. 04/10/2013, n. 22687).
La pronuncia non mancava di richiamare i numerosi precedenti giurisprudenziali conformi, e concludeva che doveva ritenersi superato il divergente orientamento, alla stregua del quale, l’inutilizzabilità del veicolo non costituiva prova in re ipsa del danno da fermo tecnico. Questo, al pari di qualsiasi altro danno, andava allegato e provato (Cass. n. 12820/99 e n. 17135/11).
L’adesione all’orientamento di maggior favore verso il danneggiato non sembrava più in discussione nella giurisprudenza della Corte, che nelle successive pronunce così si esprimeva: “E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il c.d. danno da ‘fermo tecnico’, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le varie, cfr. Cass. n. 22687/13; 23916/06; 12908/04; 17963/02)”.
Ancora a giugno di quest’anno la Corte così statuiva: “Il c.d. danno da ‘fermo tecnico’, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato; l’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore” Cass. civ., sez. III, 26.06.2015 n. 13215).
3. “Errare è umano, perseverare è diabolico”
La statuizione che si passa in rassegna opera una radicale deviazione rispetto ad un orientamento ritenuto ormai pacifico in seno alla giurisprudenza della terza sezione, cui sostanzialmente se ne doveva lo sviluppo.
A differenza di altre inversioni di rotta, però, il nuovo approccio non discende da un affinamento dei precedenti ragionamenti. Per affermazione degli stessi giudici di legittimità – e qui sta la singolarità del caso – il favor verso il danneggiato in tema di pregiudizio da fermo tecnico si sarebbe fondato su presupposti, individuati nel numero di sei, tutti indefettibilmente fallaci.
La Suprema Corte ha quindi inteso fare emenda di presunti errori reiterati per oltre un quarantennio.
Il superamento delle precedenti acquisizioni non sembra, però, avvenuto in maniera indolore.
Ci sia allora consentito formulare brevi rilievi critici alla luce delle questioni, allo stato inesplorate, che vengono portate alla ribalta.
La sentenza in commento avverte che la prospettabilità di un danno da fermo tecnico in re ipsa ha tradizionalmente trovato fondamento nell’osservazione che il danneggiato, in conseguenza del fatto illecito del terzo, fosse stato privato del veicolo per un certo tempo. Per ciò solo egli avrebbe subito un triplice ordine di danni: a) il pagamento della tassa di circolazione anche durante il periodo della sosta forzata; b) il pagamento del premio assicurativo nello stesso periodo; c) il deprezzamento del mezzo.
L’estensore della decisione rileva anzitutto che la tassa di circolazione, a seguito delle modifiche legislative, è stata trasformata in tassa sulla proprietà, sicchè la debenza del tributo prescinde dalla circolazione del veicolo. Non vi sarebbero quindi motivi per cui l’esborso debba cedere a carico di un soggetto diverso dal danneggiato.
L’affermazione, astrattamente corretta, omette di considerare che la scelta di acquisto di un’autovettura – con conseguente decisione di assoggettarsi all’imposizione prevista a carico del proprietario – non può che dipendere dalla necessità dell’acquirente di utilizzare il mezzo per gli spostamenti, per cui non è dato cogliere il valore della proposta scissione tra titolarità e circolazione.
Quanto al versamento del premio assicurativo, la decisione in esame si esprime nei termini che seguono: “E’ erronea, in quarto luogo, l’affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari al premio assicurativo ‘inutilmente pagato’. Tale affermazione è doppiamente erronea.
In primo luogo, è erronea perché il rischio che il veicolo possa causare danni a terzi non viene meno durante il periodo della riparazione (ad es., nel caso di incendio o di danni causati a terzi durante il collaudo) e, dunque il premio non è ‘inutilmente pagato’. In secondo luogo è erronea perché durante il periodo della riparazione il proprietario potrebbe chiedere all’assicuratore la sospensione dell’efficacia della polizza, sicchè, ove non si avvalga di questa semplice precauzione, il pagamento del premio non potrebbe costituire un danno risarcibile, perché dovuto a negligenza del danneggiato (art.1227 c.c.)”.
Orbene, mentre appare persuasiva l’argomentazione secondo cui un veicolo, anche durante la sosta, necessita della copertura assicurativa, potendo comunque provocare danni a terzi, restano non condivisibili le ragioni per le quali i costi di tale copertura debbano ricadere sul danneggiato.
L’alloggiamento del veicolo incidentato presso l’officina, infatti, non può ricondursi ad una velleità del proprietario bensì al fatto di chi, provocandone il danneggiamento, ne ha impedito la circolazione, pregiudicando la realizzazione del fine precipuo sotteso al pagamento del premio.
Del resto, neppure pare percorribile l’ipotesi teorizzata di sospensione della garanzia assicurativa durante il tempo occorrente per le riparazioni.
Nella pronunzia non vi è cenno alla norma che, nell’evenienza considerata, autorizzerebbe l’assicurato a formulare una siffatta richiesta. La prassi contrattuale – cui pertanto dovrebbe attribuirsi efficacia dirimente – disciplina il profilo in maniera particolarmente restrittiva e contro le aspettative che porterebbero alla realizzazione dei meccanismi richiamati nella decisione commentata.
La facoltà di sospensione della garanzia, infatti, è normalmente accordata per periodi non frazionabili e ben più estesi dei pochi giorni occorrenti per riparare un veicolo mediamente incidentato.
Quanto precede a voler tacere delle connesse procedure amministrative i cui tempi di espletamento lasciano ipotizzare che tra la richiesta di sospensione e il suo accoglimento da parte del garante possa intercorrere del tempo.
Tanto basta ad escludere che possa imputarsi al danneggiato che non adotti una simile cautela la tenuta di un comportamento negligente rilevabile ai sensi dell’art. 1227 c.c. .
Il sacrificio che gli sarebbe imposto dalla sospensione della polizza è chiaramente esorbitante rispetto al ben più contenuto obbligo risarcitorio della controparte che avrebbe lo scopo di alleviare.
Del resto, al sinistrato la pronuncia n. 20620 del 14.10.2015 impone comportamenti a ben vedere inconciliabili.
Ed infatti, gli si domanda di sopportare i costi della garanzia assicurativa, affinchè questa lo tenga indenne anche dai danni eventualmente provocati dal mezzo durante la sosta forzosa. Poi gli si chiede di sospendere l’efficacia della copertura per il medesimo tempo, sul rilievo che l’esborso per la r.c.a., relativamente ai giorni in cui il veicolo è indisponibile, costituisca un aggravamento del danno da rimuovere con ricorso all’ordinaria diligenza.
Quanto al deprezzamento del veicolo, la decisione assume che il pregiudizio non è collegato necessariamente alla riparazione, potendo questa comportarne un incremento di valore.
L’argomentazione non coglie nel segno. Essa, infatti, equipara il decremento di valore del veicolo, dovuto ai danneggiamenti riportati, ed emendabile attraverso interventi tecnici, con quello derivante dal naturale processo di svalutazione per l’inesorabile decorso del tempo durante la sosta tecnica.
4. Sulla prova in re ipsa del danno
La decisione in commento respinge la tesi della sussistenza in re ipsa del danno da fermo tecnico argomentando che “nel nostro ordinamento non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto e dell’interesse non sia derivato un concreto pregiudizio “.
A tale argomentazione può obiettarsi che la giurisprudenza da cui la pronuncia in commento dissente, non ha affatto introdotto un automatismo ai fini della liquidazione del pregiudizio. Questo viene riconosciuto, non già per il sol fatto che il veicolo abbia riportato danni in un incidente, ma in presenza della dimostrazione che per effetto proprio di quei danni – che quindi processualmente l’attore ha già provato – quegli sia stato privato della disponibilità del mezzo per un certo tempo.
Acquisita al processo tale circostanza, si riteneva che potesse provvedersi alla liquidazione anche in difetto di una prova specifica sulla misura del pregiudizio ed a prescindere dall’uso a cui il veicolo era destinato.
(Fonte Diritto.it – Autore Mauriello Giuseppe)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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