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E l’INPS perde – Annullato un avviso di addebito per violazione del D.M. 24/10/2007


Ordine Informa

Ancora una tegola sull’INPS per la questione del recupero dei benefici contributivi: Annullato un avviso di addebito per violazione del D.M. 24/10/2007

Il Tribunale di Palermo, nella Sentenza n. 2449/2015 pronunciata il 21 ottobre 2015, ha condannato l’INPS annullando un avviso di addebito generatosi in seguito al recupero contributivo effettuato con note di rettifica emesse ai sensi del comma 1.175 della Legge n. 296/2006, affermando pedissequamente una delle teorie che i Consulenti del Lavoro hanno sostenuto fin dagli albori del famigerato “comma 1.175”.Per un quadro più chiaro della vicenda, appare opportuna una breve premessa.

Secondo il comma 1175 “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Successivamente il Decreto del Ministero del lavoro del 24 ottobre 2007 ha ribadito il concetto fissato dalla Legge 296/2006.

Tralasciando in questa sede la declinazione dei casi in cui può dirsi sussistente lo status di regolarità contributiva, secondo quanto espresso dagli atti normativi citati e dalle circolari INPS n. 92/2005 e INAIL n. 38/2005 entriamo nel vivo del problema relativo al diritto di fruizione di aliquote ridotte (specificamente l’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/90) in presenza di irregolarità contributiva.

L’interpretazione (ed il conseguente operato) da parte dell’INPS con riferimento al comma 1.175 ed al D.M. 24/10/2007 ha messo in ginocchio tante imprese a causa della revoca dei benefici dovuta alla mancanza dei requisiti per il possesso del DURC; ciò anche in ipotesi di irregolarità solo temporanea, derivante ad esempio da ritardi nel pagamento della contribuzione, peraltro in alcuni casi imputabili ai mancati incassi di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Nel dettaglio, in situazioni di irregolarità contributiva (anche solo di un periodo di paga) da parte di un’impresa che ha in forza uno o più lavoratori con diritto ad aliquote ridotte, l’INPS inviava delle note di rettifica per i periodi immediatamente successivi a quello in cui si era verificato il (temporaneo) inadempimento richiedendo il pagamento della contribuzione piena.

Secondo l’Istituto, solo qualora l’impresa avesse provveduto a regolarizzare l’insoluto entro il termine di 15 giorni dalla notifica della nota di rettifica, questa sarebbe stata annullata, con il ripristino della fruizione dell’aliquota agevolata.

Nel caso del pagamento dell’insoluto oltre il termine di 15 giorni dalla notifica di una o più note di rettifica, l’INPS considerava non più annullabili tali rettifiche e quindi definitivamente perduto il beneficio per quei periodi.

In questo iter risultava, come affermato a gran voce dai Consulenti del Lavoro, palesemente violato, tra l’altro, l’adempimento previsto a carico dell’INPS da parte dell’articolo 7, comma 3, del D.M. 24/10/2007, secondo cui in ipotesi di irregolarità contributiva l’Istituto è tenuto a diffidare l’impresa al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 15 giorni.

Di scarso pregio giuridico, oltre che logico, appariva la tesi dell’INPS secondo cui la nota di rettifica avrebbe avuto contestualmente le caratteristiche della diffida a regolarizzare (ex art. 7, comma 3, della Legge 407/90) e (in caso di mancata regolarizzazione) dell’atto di recupero dell’aliquota agevolata.

La veridicità della tesi sostenuta dai Consulenti del Lavoro ha avuto un chiaro segnale quando L’INPS, con il messaggio n. 2889/2014 ha introdotto un “nuovo sistema di gestione del DURC interno” prevedendo, in caso di inadempienze contributive, l’invio di uno specifico invito a regolarizzare nel termine di 15 giorni, con il recupero delle aliquote agevolate solo in mancanza di adesione all’invito nei termini previsti.

Il cambiamento di rotta operato nel 2014 dall’INPS è stato visto da molti come una sorta di ammissione dell’errato modus operandi posto in essere fino ad allora, e ciò è oggi confermato dalla Sentenza in commento. 

Le controversie giudiziarie nate prima di tale “nuovo sistema di gestione del DURC interno” sono relative a casi di recupero operato senza il preventivo invito a regolarizzare.

Una di tali controversie è stata discussa dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo che ha affermato, testualmente in apertura del dispositivo, che “l’interpretazione resa dall’INPS dell’art. 7 del D.M. 24.10.2007 non appare per nulla condivisibile”; prosegue il Giudice affermando che “non possono essere emesse note di rettifica … finché l’Istituto non abbia avvisato il contribuente … assegnandogli il termine per la regolarizzazione.”.

Il Giudice ha altresì espressamente affermato, negando l’assunto dell’INPS, che le note di rettifica non possono costituire esse stesse un invito a regolarizzare, trattandosi già di un atto di recupero contributivo.

Correttamente il Giudice del Lavoro ha affermato che “le finalità dell’articolo 7 sono infatti quelle di indurre il contribuente a versare i contributi, consapevole della perdita dei benefici contributivi in caso di omissione o ritardo, e di conferire, d’altra parte, certezza alle situazioni giuridiche; detti effetti non possono, viceversa, essere raggiunti con il modus operandi dell’Istituto, se non altro perché le note di rettifica – di per sé non legittime prima della revoca dei benefici … – non contengono quell’espresso avviso che la norma prevede con le finalità predette, di pagare entro l’assegnato termine pena la perdita dei benefici contributivi.”.  

La sentenza del Giudice di Palermo rappresenta un’importante ed autorevole conferma della fondatezza delle critiche da tempo mosse dai Consulenti del Lavoro nei confronti della posizione assunta dall’INPS.

(Autore: Avv. Gaspare Sollena)

 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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