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DURC – Via alle compensazioni crediti/debiti con la P.A.


Ordine Informa

Il DURC va rilasciato anche nel caso in cui l’impresa sia in possesso di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

Pubblicato infatti, sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013, il decreto 13 marzo 2013, che disciplina le modalità di rilascio e di utilizzazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.

Con lo stesso decreto sono state altresì disciplinate le modalità di utilizzo della certificazione rilasciata ed esibita per il rilascio del DURC.

In precedenza, l’imprenditore che era creditore nei confronti della Pubblica amministrazione, per riscuotere i propri crediti, doveva essere in regola con il DURC. In sostanza, perincassare i crediti vantati occorreva essere in regola con il versamento dei contributi.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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