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Cumulo dei periodi assicurativi in organizzazioni internazionali


News Lavoro

La legge 29 luglio 2015, n. 115 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014" ha introdotto, dal 1° gennaio 2016, la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, con quelli maturati presso determinate gestioni previdenziali italiane.
I destinatari di tale normativa sono i cittadini:

  • dell'Unione europea, compresa la Svizzera e i paesi SEE;
  • di paesi stranieri regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e i beneficiari di protezione internazionale;
  • che hanno lavorato presso organizzazioni internazionali nel territorio dell’Unione europea o della Svizzera.

La facoltà di cumulo può essere esercitata dai soggetti di cui sopra che in Italia siano o siano stati iscritti a una o più delle seguenti gestioni previdenziali:

  • Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • gestioni sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti disciplinati dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Il cumulo dei periodi assicurativi posseduti presso le organizzazioni internazionali può essere richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di 52 settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.

Per usufruire della facoltà di cumulo l’interessato deve presentare domanda al momento del pensionamento all’istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi.

Nel caso di più enti gestori la domanda va presentata all’ente gestore della forma assicurativa dove risulta versata/accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.

I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare la circolare 11 aprile 2017, n. 71.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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