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Consulente Risponde: conciliazione e obbligo di comunicazione


Ordine Informa

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nella persona della dott.ssa Silvia Donà, offre un’utile risposta ai quesiti che ogni giorno arrivano dalla rete tramite il sito www.amicimarcobiagi.com. Oggi pubblichiamo una risposta ad un quesito del 12 giugno relativo alla nuova disciplina sul licenziamento introdotta dal Jobs Act.
Domanda n.1
Ho una forte perplessità riguardante la nuova disciplina del licenziamento. Il decreto Jobs Act infatti, prevede due comunicazioni: la prima, da fare entro 5 giorni dal termine del rapporto lavorativo tramite Unilav, utile per cessare il rapporto appunto, a livello telematico-pratico.
Domanda n.2 che invece, riguarda la notifica alle sedi competenti dell’avvenuta o meno conciliazione tra le parti, allo scopo di evitare il ricorso al Giudice, in cui il datore offre una determinata somma all’ormai ex dipendente. Ora, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo/soggettivo, dove il dipendente riconosce i suoi errori o comunque si trova d’accordo con la decisione del datore di lavoro, bisogna comunque adempiere a questa seconda comunicazione.
Dai vari testi non si capisce se è una prassi dovuta in ogni caso o se la devo prendere in considerazione (e quindi procedere poi con la comunicazione alle sedi) solo se il datore di lavoro ha il dubbio e la paura che venga impugnato il licenziamento intimato..cosa che a mio modesto parere sembrerebbe più logica.
Risposta
L’art 6 del Decreto Legislativo n. 23/2015 ha introdotto un nuovo istituto di conciliazione volto a deflazionare i contenziosi attraverso una risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi. Il datore di lavoro può proporre un’offerta economica, in cambio di una rinuncia all’impugnazione del licenziamento, il cui importo, non imponibile ai fini fiscali e previdenziali, è pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per ogni anno di lavoro per un massimo di 18 mesi. L’offerta minima non può essere inferiore a due mensilità.
La nuova norma si applica dal 7 marzo 2015: ai nuovi assunti a tempo indeterminato, a coloro che sono stati trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato, gli apprendisti confermati dopo il periodo formativo ed ai lavoratori assunti in precedenza da aziende che, dopo l’entrata in vigore della norma, hanno superato la soglia dei 15 dipendenti.
(Fonte: Lavoro e Diritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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