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Compensazioni senza limiti


Ordine Informa

Niente limitazioni alla compensazione delle ritenute in eccesso e dei rimborsi da assistenza fiscale da parte del sostituto d’imposta: per il recupero di queste somme nel modello F24 non opera neppure la preclusione collegata all’esistenza di debiti erariali scaduti per oltre 1.500 euro. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 73/E del 4 agosto 2015, fornendo ulteriori precisazioni in merito alle disposizioni dell’art. 15 del dlgs n. 175/2014, con le quali è stato previsto che il sostituto d’imposta procede al recupero delle ritenute versate in eccesso rispetto al dovuto, nonché dei rimborsi effettuati nei confronti del sostituito, mediante compensazione nel modello F24. In sostanza, con queste disposizioni è stato stabilito, a fini di trasparenza, che il recupero delle somme in questione deve transitare attraverso la delega unificata modello F24. In proposito, con la circolare n. 31 del 30 dicembre 2014 l’Agenzia delle entrate ha precisato che la particolare compensazione in esame non concorre al limite annuo di 700.000 euro per le compensazioni cosiddette «orizzontali» e che non sussiste l’obbligo, nel caso di compensazione di somme oltre 15.000 euro, di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione.
(Autore: Roberto Rosati)
(Fonte: ItaliaOggi)


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