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Chiarimenti INPS su informativa sindacale e ammortizzatori sociali


Ordine Informa

L’INPS, nel messaggio n. 980 del 9 marzo 2023,  fornisce le  istruzioni in materia di cassa integrazione ordinaria, FIS e fondi di solidarietà, relativamente al corretto adempimento dell’informativa sindacale obbligatoria, alla verifica del limite di 1/3 delle ore lavorabili, nonché alla relazione tecnica da allegare alle domande.
In merito all’informativa sindacale (art.14 D. Lgs. 148/2015), viene chiarito che la norma non identifica alcuna modalità formale di comunicazione alle OO.SS. e, pertanto, devono ritenersi valide le informative trasmesse con qualsiasi mezzo che possa comprovarne l’effettivo adempimento, compresa la c.d. “raccomandata a mano” purché contenga l’apposizione della data, oltre al timbro delle OO.SS. o alla firma leggibile dei rappresentanti; e poiché non vi è nessun obbligo di allegazione alla domanda di cassa integrazione, non sarà possibile procedere al rigetto della domanda per omesso avvio della procedura di consultazione sindacale, in quanto l’informativa stessa  potrà essere prodotta  anche in un secondo momento
L’Istituto conferma che la prova dell’avvenuta consultazione potrà essere resa anche mediante esibizione del verbale sottoscritto da tutte le OO.SS. interessate o delle attestazioni di corretto espletamento della procedura.
D’altronde anche in caso di eventi E.O.N.E., l’informativa non deve essere preventiva rispetto all’inizio del periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro potrà adempiere anche in data concomitante o successiva a quella di inizio del periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e, poiché la norma non prevede un termine per l’adempimento, lo stesso può essere assolto anche dopo la presentazione della domanda di cassa integrazione o dopo la richiesta di integrazione istruttoria , pertanto le sedi Inps non potranno rigettare le pratiche di eventi E.O.N.E. privi della documentazione relativa all’informativa sindacale, ancorché la stessa sia stata espletata successivamente alla richiesta di integrazione documentale effettuata dall’istituto.
E’ utile ricordare  che le imprese del settore edile e lapideo , siano esse industriali o artigiane, sono tenute all’obbligo dell’informativa sindacale limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative, restando quindi esentate da tale obbligo entro le prime 13 settimane richiedibili.


In merito al limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile (art.12, c.5, D. Lgs. 148/2015) – L’istituto precisa che non potranno essere rigettate domande di cassa integrazione con la motivazione del mancato rispetto del limite di 1/3 delle ore lavorabili, qualora le stesse siano riferite ad unità produttive costituite nel medesimo mese in cui è collocato il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, eccetto le domande aventi causali “mancanza di lavoro, ordini e commesse” e “crisi di mercato”, essendo le stesse presentabili solo dopo 3 mesi dall’inizio dell’attività.
In merito alla relazione tecnica (art.2, D.M. 95442/2016) , questa deve essere prodotta  solo in sede di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese (ai sensi dell’art.71 D.P.R. 445/2000), o qualora non siano dettagliati elementi informativi sufficienti ai fini della valutazione nel merito dell’istanza, non potendo la sede respingere la domanda per mancanza o insufficienza di elementi di valutazione senza aver preventivamente attivato il soccorso istruttorio.
Benché nel documento di prassi in trattazione non viene chiarito quale modalità di comunicazione possa definirsi “corretta” in luogo del commento sul cassetto bidirezionale (non ammesso), pare ragionevole ritenere che l’invio tramite PEC sia il mezzo più sicuro e tutelante sia per l’istituto che per il contribuente.
Si ribadisce anche che la documentazione integrativa prodotta in seguito alla richiesta di supplemento istruttorio dovrà essere considerata valida a tutti gli effetti anche se pervenuta oltre il termine di 15 giorni previsto dal citato art. 11, D.M. 95442/2016, purché sia trasmessa entro la data di adozione del provvedimento.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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