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Attive le procedure per accedere ai fondi di solidarietà


Ordine Informa

Il sistema degli ammortizzatori legati ai fondi di solidarietà, nell’impianto tracciato dal Dlgs 148/2015, sta via via prendendo forma e risulta già operativa la procedura per richiedere il trattamento dell’assegno ordinario: sul tema è intervenuto l’Inps con le circolari 22/2015 e 30/2015 proprio per illustrare, rispettivamente, le regole gestionali del fondo di integrazione salariale (Fis) e dei fondi di solidarietà bilaterali, che, peraltro, dovranno essere correlate con le specifiche discipline di questi ultimi.
La normativa che regolamenta il fondo di integrazione salariale, istituito dal Dlgs 148/2015 in sostituzione – a partire dal 1° gennaio scorso – del fondo di solidarietà residuale prevede, infatti, che nelle more dell’emanazione del Dm Lavoro-Economia che dia formale istituzione del Fis (articolo 28, comma 4, del Dlgs 148/2015) i datori di lavoro che risultavano già iscritti al fondo di solidarietà residuale possano fruire delle nuove prestazioni disciplinate dal Jobs act, sempre dalla medesima data.
In sostanza, il Fis prosegue la gestione avviata dal fondo residuale, assicurando la medesima funzione di tutela di sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di Cigo e Cigs e appartenenti a quei comparti nei quali non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali ovvero ai datori di lavoro che abbiano esaurito la Cig in deroga, avendo preliminarmente optato per detto istituto.
Peraltro, il Fis annovera nel proprio campo applicativo anche i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Venendo al trattamento dell’assegno ordinario questo è garantito, quale ulteriore prestazione rispetto all’assegno di solidarietà (per questa misura non è ancora possibile inviare le istanze) per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di Cigo, ad esclusione delle intemperie stagionali, e di Cigs, limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale.
Alla misura in questione si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie mentre i criteri a cui far riferimento per l’approvazione e la concessione dei trattamenti per le causali di Cigs sono gli stessi previsti dal Dm del Lavoro del 94033 del 3 febbraio 2016.
Occorre, altresì, prestare attenzione alle tempistiche di invio della domanda: questa va presentata, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa, in modalità telematica, alla sede Inps territorialmente competente in relazione all’unità produttiva.
In particolare, la procedura si trova nel portale Inps, all’interno dei Servizi Online: l’azienda deve indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa, allegando la comunicazione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 148/2015 o il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale; l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale. Inoltre, si dovranno compilare le apposite schede reperibili nel percorso web indicato.
(Autore: Alessandro Rota Porta)
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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