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Bonus lavoro: si applica anche per lavoratori “incentivati” in passato presso altri datori di lavoro


Ordine Informa

L’Anisa – Associazione nazionale delle imprese di sorveglianza antincendio – ha posto un interpello al Ministero del lavoro, in merito alla possibilità di fruire dello sgravio biennale della Legge n. 208/2015 (cd. Legge di stabilità 2016) nel caso di assunzioni di lavoratori per i quali sia stato già concesso l’esonero contributivo triennale della legge n. 190/2014 per precedenti assunzioni a tempo indeterminato da parte di altri datori di lavoro.
La legge di Stabilita’ 2016 afferma all’articolo 1 comma 178, quanto segue: “……ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua”, restando ferma la condizione che l’assunzione debba riguardare lavoratori non occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti la nuova assunzione presso qualsiasi datore di lavoro e nei tre mesi antecedenti presso lo stesso datore di lavoro”.
Il Legislatore della Stabilità 2016, inoltre, ribadisce come il beneficio non spetti con riferimento a quei lavoratori per i quali lo stesso “sia stato già fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”, compresa quella eventualmente effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014.
Il Ministero del Lavoro rispondendo a tale quesito, posto dall’Anisa, circa la possibilità di godere dell’esonero contributivo biennale 2016 rispetto ad un lavoratore che ha già goduto di esonero triennale 2015, accende in buona sostanza un importante semaforo verde. Nello specifico, il Ministero offre incondizionato benestare, sentito l’ INPS, all’esonero contributivo biennale 2016 con riferimento a lavoratori per i quali l’incentivo triennale 2015 sia stato già fruito da altro o meglio diverso datore di lavoro, rispetto a quello richiedente l’esonero biennale 2016. Occorre verificare, comunque, una serie di requisiti:
1) le aziende non abbiano tra di loro un comune nesso societario, ovvero un rapporto di collegamento o di controllo. Pertanto, deve ritenersi che la preclusione all’esonero contributivo 2016, riguardi soltanto la fattispecie caratterizzata da un presente pregresso rapporto di lavoro agevolato instaurato con il medesimo datore di lavoro, ivi comprese le società da questi controllata o ad esso collegata.
Come dire, quindi, che se il medesimo datore di lavoro, rispetto al medesimo lavoratore, abbia già goduto dell’esonero triennale , la nuova assunzione a tempo indeterminato, realizzata nel 2016, sebbene intervallata da sei mesi di vacatio, non sarà portatrice dell’esonero biennale. Se cambia il datore di lavoro, allora sarà possibile la coesistenza agevolativa a valer sul medesimo lavoratore;
2) la prima assunzione a tempo indeterminato effettuata con esonero contributivo 2015 sia cessata da almeno sei mesi;
3) assenza, comunque, di un contratto a tempo indeterminato intrattenuto con qualsiasi datore di lavoro , nei sei mesi precedenti l’assunzione a tempo indeterminato con esonero contributivo 2016;
4) l’inesistenza di un’assunzione presso lo stesso datore di lavoro, in procinto di assumere, comprese le società controllate o collegate o facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto, nell’ultimo trimestre 2015.
La precisazione concessa dai tecnici ministeriali, in risposta all’interpello, fa chiarezza ed elimina i dubbi sulla questione nati in virtù del fatto che la circolare Inps n. 57/2016 non argomentava in modo nitido quanto già fatto con le precedenti circolari 17 e 178/15, lasciando immaginare un revisione più ristrettiva della posizione dell’Ente. In specie parte, della dottrina in modo sicuramente avventato e limitativo, scorgeva l’idea della impossibilità a godere dell’esonero contributivo 2016 a valere sul medesimo lavoratore giò beneficiario di esonero contributivo triennale 2015, prescindendo addirittura dal datore di lavoro. Spostando in modo vessatorio il requisito da una dimensione oggettiva (datore di lavoro) ad un dimensione soggettiva.
Difatti, La circolare Inps n. 17 del 29 gennaio 2015, in merito all’esonero contributivo 2015, affermava al punto 4, ultimo capoverso di pagina 7, lettera c): ” il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume. Difatti, in forza delle previsioni di cui al secondo periodo del più volte citato comma 118, ”L’esonero di cui al presente comma … non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio … sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”.
La circolare Inps n. 57 del 29 marzo 2016 afferma per coerenza logica, quanto segue: il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014. Difatti, in forza delle previsioni del più volte citato comma 178, ”L’esonero … non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”. Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione di legge, va da sé che lo sgravio è escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.
A voler significare, attraverso una lettura per combinato disposto e di continuità con il passato, in quanto si colloca nel solco già tracciato con l’esonero triennale, che è elemento ostativo al godimento dell’esonero, la fattispecie per cui il datore di lavoro abbia già goduto dell’esonero contributivo 2015 e/o 2016 per lo stesso lavoratore. Ergo “il” medesimo datore di lavoro e non “un” datore di lavoro, intendendo con ciò qualsiasi datore di lavoro precedente.
(Autore: Filippo Chiappi)
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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