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Accertamenti senza raddoppio


Ordine Informa

Rivoluzionata la disciplina dei termini per l’accertamento fiscale. Il ddl Stabilità 2016, nella versione approvata dalla Camera e attualmente al vaglio del Senato, interviene sugli articoli 43 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, e 57 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 revisionando la vigente disciplina relativa ai termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva.
Allungamento di uno ovvero di due anni del termine ordinario per la notifica degli avvisi – a seconda che il contribuente abbia o meno presentato la dichiarazione dei redditi ed eliminazione della previsione che riconosce all’Amministrazioni termini doppi in ipotesi di reato fiscale. Queste le novità principali. Ma vediamole nel dettaglio.

Le regole attuali. Attualmente, gli avvisi di accertamento in materia di Iva e imposte sui redditi devono essere notificati dall’Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, in caso di mancata presentazione della stessa, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata. 

In particolare, i commi 130 e 131, dell’art. 1, del ddl Stabilità 2016, intervenendo sugli articoli 57 del dpr 633 del 1972 (relativo ai termini per gli accertamenti Iva) e 43 del dpr n. 600 del 1973 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi), hanno fissato al 31 dicembre «del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» e al 31 dicembre «del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata», i termini per la notificazione dell’accertamento.

(Autori: Stefano Loconte e Giancarlo Marzo)
(Fonte: ItaliaOggi) 


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