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Voucher e Lavoro Occasionale Accessorio, nuove FAQ del Min. Lavoro


Ordine Informa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha rilasciato ulteriori 5 FAQ, sulle comunicazioni di voucher e Lavoro Occasionale Accessorio
La direzione generale per l’attività ispettiva presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha rilasciato ulteriori chiarimenti sulla nuova comunicazione di voucher e lavoro occasionale accessorio.

Si tratta di ulteriori 5 FAQ, ovvero risposte ai quesiti pervenuti alla Direzione, e si aggiungono alle prime 10 FAQ rilasciate a inizio novembre.

Come ormai noto, con il correttivo del Jobs Act è stato introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva alle sedi territoriali dell’ispettorato nazionale del lavoro di voucher e lavoro occasionale accessorio.

La comunicazione va inoltrata almeno 60 minuti prima dell’inizio, esclusivamente via email, in attesa dell’attivazione del servizio SMS, agli indirizzi forniti con Circolare 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Le nuove FAQ riguardano le comunicazioni delle variazioni e/o modifiche per l’imprenditore agricolo, le prestazioni superiori ai tre giorni per imprenditori agricoli e l’attivazione de voucher all’INPS, la sede competente per le comunicazioni di prestazioni svolte in luoghi sempre diversi.

Nuove FAQ su Voucher e Lavoro Occasionale Accessorio

11) Come devono essere comunicate le variazioni e/o modifiche per l’imprenditore agricolo?

Fermo restando l’obbligo della comunicazione della variazione entro i 60 minuti precedenti nel caso di cambio del nominativo del lavoratore e del luogo della prestazione (v. risposta alla precedente FAQ n. 4), nell’ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione (ad es. per causa intemperie o mancata presentazione del lavoratore), le modifiche o variazioni devono essere inviate alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la giornata cui si riferiscono, non essendo necessario per l’imprenditore agricolo comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività.

12) Nei casi di prestazioni superiori ai tre giorni, è consentito di mantenere nell’applicativo INPS l’attuale assetto che consente all’imprenditore agricolo di effettuare un’unica registrazione per periodi non superiori a trenta giorni?

Si, in quanto solo la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro soggiace ad uno specifico obbligo di legge che limita ad un arco temporale di tre giorni la durata della prestazione oggetto di comunicazione.

13) Se il prestatore di lavoro accessorio svolge l’attività per l’intera la settimana dal lunedì al venerdì, i committenti agricoli devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo periodo di tre giorni, ovvero possono effettuare un’unica comunicazione?

Come noto, il Legislatore richiede una comunicazione “con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni”. Tuttavia, in linea con quanto già sostenuto da questo Ministero con la FAQ numero 1 sarà, comunque, possibile effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione di più periodi, ciascuno non superiore a tre giorni, con puntuale indicazione, per ognuno di essi, della durata della prestazione, ossia il numero di ore per le quali il committente prevede di impiegare il lavoratore.

14) Nel settore agricolo, in caso di necessità di integrazione della dichiarazione di inizio di attività indirizzata all’INPS, è necessario procedere ad una nuova comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro?

In riferimento a ciascun settore, laddove l’integrazione non riguardi i dati oggetto della comunicazione già effettuata alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, non è richiesta alcuna comunicazione di modifica/integrazione, benché sia stata inviata all’INPS una comunicazione di integrazione. In particolare nel settore agricolo non dovranno essere oggetto di ulteriore comunicazione all’INL i dati riguardanti il prolungamento orario della prestazione non essendo richiesta l’indicazione di inizio e fine attività.

15) Nel caso di prestazione svolta in luoghi sempre diversi di consegna e prelievo di oggetti presso clienti/fornitori del committente, quale luogo di svolgimento della prestazione occorre indicare la sede della ditta committente, la destinazione finale ovvero i singoli tragitti?

In questi casi, in un’ottica di semplificazione ed in considerazione delle modalità di svolgimento dell’attività di lavoro, è sufficiente indicare la sede della ditta committente.

(Autore: Antonio Maroscia)

(Fonte: Lavoro&Diritti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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