Skip to main content

Voucher: come fare la comunicazione preventiva senza correre rischi 


Ordine Informa

Parte in salita la nuova procedura di comunicazione introdotta dal d.lgs. 185/2016 per prevenire gli utilizzi abusivi e fraudolenti del lavoro accessorio.
Secondo la nuova normativa, gli imprenditori (esclusi quelli agricoli, per i quali valgono regole in parte diverse) e i professionisti che utilizzano il lavoro accessorio dovranno inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Dal giorno in cui la norma è entrata in vigore (8 ottobre scorso), si è aperto un problema pratico di grande rilevanza: non esistono indicazioni sulle modalità concrete che dovranno essere utilizzate per adempiere al nuovo obbligo.

La legge, infatti, stabilisce cosa va inserito nella comunicazione (dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo, giorno e ora di inizio e di fine della prestazione), definisce lo strumento con il quale può essere fatta (email o sms), individua il destinatario dell’atto, ma non precisa un elemento essenziale: quali sono i recapiti da utilizzare per spedire la mail o il messaggio sms.

Fino a quando il Ministero del lavoro non chiarirà questo punto, le imprese e gli operatori dovranno muoversi in una situazione di grande incertezza; per gestire questa fase si possono ipotizzare tre diverse soluzioni.

La prima – sicuramente quella più prudenziale per i committenti – sarebbe di inviare la comunicazione utilizzando gli stessi recapiti già esistenti per il lavoro intermittente. Tale strada è suggerita dalla relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 185/2016, la quale precisa che per la procedura di comunicazione si dovranno seguire le stesse modalità applicative del lavoro intermittente (quindi, sms al numero 3399942256 oppure email all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it).

Questa soluzione darebbe una ragionevole certezza circa l’inapplicabilità di qualsiasi sanzione, in quanto sarebbe rispettato pienamente il nuovo obbligo legale.

In alternativa, i committenti potrebbero continuare ad utilizzare la procedura vigente prima della riforma, che prevedeva una comunicazione telematica tramite un’apposita sezione sul sito Inps.

Questa soluzione probabilmente non sarebbe del tutto rispondente alle nuove norme, che non include la modalità telematica tra le forme di adempimento dell’obbligo (tale modalità potrà essere introdotta solo con un futuro DM), anche se attesterebbe la buona fede del committente.

La terza e ultima soluzione potrebbe essere quella di non fare nulla, ritenendo inapplicabile l’obbligo di comunicazione fino a quando non sarà emanata la decretazione ministeriale attuativa.

Questa lettura non sarebbe immune da rischi, perché l’obbligo di comunicazione preventiva è comunque entrato in vigore (il rinvio a futuri decreti ministeriali è meramente eventuale e non condiziona l’efficacia del decreto). Tali rischi sono particolarmente pesanti (sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione) e quindi sarebbe sconsigliabile procedere in tal modo (a meno che tale soluzione non fosse avallata espressamente dal Ministero del lavoro o dagli organi ispettivi: il tal caso i rischi verrebbbero meno).

Va ricordato che il problema non si presenta per gli enti pubblici, le attività non commerciali e le famiglie, che non sono tenuti all’obbligo di comunicazione preventiva.

(Autore: Giampiero Falasca Il Sole 24 Ore)

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X