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Vizio di notifica, sentenze impugnabili


Ordine Informa

L’Agenzia delle entrate è legittimata a impugnare una sentenza tributaria che abbia rilevato il difetto di notifica della cartella emessa da Equitalia, relativa alla riscossione di un credito erariale. Non rileva, dunque, che il vizio riscontrato dal giudice afferisse a un comportamento perpetrato dall’agente della riscossione, poiché l’ente titolare del credito è parte del processo e, come tale, è sempre legittimato a proporre l’impugnazione. Di più. Il contribuente può proporre il ricorso contro la cartella rivolgendosi indistintamente nei confronti dell’Agenzia delle entrate o di Equitalia; in tal caso, sarà l’ente convenuto a dover chiamare in causa l’altro soggetto, per non rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole del giudizio. Sono i principi che si leggono nella sentenza n. 12780/15 della Corte di cassazione. I giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate contro una sentenza della Ctr di Milano, con la quale era stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dalle stesse Entrate. Il tutto nasceva dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’articolo 36-bis. Il primo grado di giudizio accoglieva il ricorso del contribuente, rilevando un difetto di notificazione. La sentenza della Ctp veniva appellata dall’Agenzia delle entrate, ma l’adita Ctr di Milano riteneva l’appello inammissibile, poiché il motivo di accoglimento (difetto di notifica) riguardava la sfera di competenza e responsabilità dell’agente della riscossione che, quindi, era l’unico soggetto legittimato a contestare la decisione. Di parere opposto la Cassazione che ha cassato la sentenza e rinviato ad altra sezione della commissione regionale. Nella sentenza 12780, gli Ermellini chiariscono che le cartelle relative a debiti erariali possono essere impugnate indistintamente rivolgendosi all’Agenzia delle entrate o a Equitalia. Se l’agente della riscossione non intende rispondere di eventuali esiti sfavorevoli della lite, perché i comportamenti denunziati riguardano l’operato dell’Agenzia delle entrate, è onere della parte convenuta chiamare in causa il titolare del credito, senza che sussista in capo al giudice tributario alcun onere di integrare il contraddittorio. In ogni caso, l’Agenzia delle entrate, quale titolare del credito e parte attiva nel processo, può proporre impugnazione contro la sentenza tributaria, anche se la stessa sia interamente fondata su una questione che riguardi l’operato dell’agente della riscossione come, per esempio, un difetto di notificazione.
(Fonte: ItaliaOggi) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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