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Tirocini formativi e assicurazione INAIL.


Ordine Informa

La recente circolare Inail n. 16 del 4 marzo 2014 ha chiarito il regime dell’assicurazione alla luce delle “Linee guida in materia di tirocini” approvate in data 24 gennaio 2013, nell’ambito dell’accordo della Conferenza unificata Stato/Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
Il quadro regolatorio non muta, ma si adegua rispetto alla norma precedente: l’art. 18 della legge 196/1997, che la Corte Costituzionale, con la sentenza 287/2012, ha dichiarato non più applicabile nel nostro ordinamento.
Con l’entrata in vigore della nuova Tariffa dei premi di cui al D.M. 12 dicembre 2000, la voce 0611 ha sostituito la 0720, istituendo i seguenti tassi medi di tariffa:
– tariffa gestione industria: 9°%;
– tariffa gestione artigianato; 5°%;
– tariffa gestione terziario: 6°%;
– tariffa gestione altre attività: 11°%.
La retribuzione di riferimento sarà quella convenzionale annuale pari al minimale di rendita.
La predetta circolare dell’Inail contiene anche delle conferme per quanto attiene ai tirocini professionali obbligatori attivati ai fini dell’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.
Viene ribadito che la natura gratuita del rapporto è mantenuta, nonostante l’introduzione dell’obbligo di corrispondere un’indennità forfettaria che è a solo scopo di rimborso spese. Ciò fa escludere a priori alcun obbligo di assicurazione infortuni. Cosa diversa, ovviamente, nel caso si instaurasse con lo stesso tirocinante, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Viene, inoltre, affermato che nel caso il tirocinante partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti, trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro. In tal caso, l’obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai praticanti nell’ambito della formazione professionale è posto a carico dei soggetti che curano i corsi.”
Anche la previsione dell’assicurazione in caso di attività esterne, comunque, non muta il quadro regolatorio precedente.
La partecipazione, infatti, ai corsi esterni deve fare sempre riferimento all’art. 4, del T.U. di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dove al comma 1, punto 5) è previsto quali siano i corsi professionali da assicurare:
“5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;…”
Come appare evidente la natura e le modalità di espletamento (lezioni d’aula) dei corsi che normalmente vengono gestiti dai nostri Consigli provinciali, non possono minimamente far scattare il predetto obbligo assicurativo.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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