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Srl, due vie per partire


Fisco

Per costituire una srl resta ammissibile depositare almeno il 25% dei conferimenti iniziali (o l’integrale capitale nel caso di srl unipersonale o a capitale inferiore ai 10 mila euro) presso una banca (che lo consenta), con un deposito vincolato a favore della costituenda società. In alternativa gli aspiranti soci potranno provvedere ad eseguire bonifici bancari a favore di uno o più degli amministratori in pectore o versare le somme necessarie direttamente nelle mani del notaio. È quanto si legge nella nuova massima (I.A.14) pubblicata pochi giorni fa nel sito del notariato del Triveneto, rubricata «Modalità del versamento dei conferimenti in denaro nell’ipotesi in cui non intervengano gli amministratori nell’atto di costituzione».
Il problema. Il problema operativo nasce dalla disposizione contenuta nell’art. 2464, comma 4, c.c., così come emendato dal dl 76/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013 n. 99) che impone il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro (e dell’eventuale sovrapprezzo) all’organo amministrativo all’atto della costituzione della società. Ma un cda (o un amministratore unico), rilevano giustamente i notai, non può esistere prima della costituzione della società, e in ogni caso non ha una propria personalità o soggettività tale da consentirgli di essere depositario di somme o rilasciare quietanze.
Fonte (ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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