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Condominio, anagrafe limitata


Ordine Informa

L’amministratore del condominio, per compilare l’anagrafe dello stabile, non può chiedere il rogito della vendita dei singoli alloggi. Mentre i condomini possono avere dall’amministratore l’estratto del conto condominiale senza omissis.
Rispondendo ad alcuni quesiti posti da Confedilizia, il garante della privacy (newsletter 387 del 23 aprile 2014) ha fornito alcuni chiarimenti sulla applicazione della riforma del condominio (legge 220/2012), alla luce delle modifiche apportate con il decreto «Destinazione Italia» (n. 145/2013). La prima questione riguarda l’anagrafe condominiale e, in particolare, se i diritti, di proprietà o altro, sulle singole unità debbano essere documentati all’amministratore mediante la consegna dei relativi atti. La risposta negativa del Garante, fornita ai fini della compilazione dell’anagrafe condominiale, potrebbe, però, trovare un’eccezione nella consegna del rogito da parte di chi ha ceduto un alloggio. Vediamo perché. In effetti l’articolo 1130, comma 6, del codice civile (riscritto dalla legge di riforma) impone all’amministratore la tenuta del registro di anagrafe condominiale, nel quale indicare le generalità dei singoli proprietari, codice fiscale, residenza o domicilio, e dati catastali di ciascuna unità immobiliare. L’anagrafe condominiale deve essere aggiornata costantemente e gli interessati sono tenuti a comunicare all’amministratore per iscritto ogni variazione entro sessanta giorni. E, in mancanza, l’amministratore provvede autonomamente ad acquisire le informazioni con addebito dei costi a carico dei responsabili.
Fonte (ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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