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Spesometro 2016: istruzioni, scadenze e novità


Fisco

Ecco le principali istruzioni da seguire per una corretta compilazione dello spesometro 2016, in scadenza ad aprile 2016, aggiornate alle recenti novità. COMMENTI (1) STAMPA

Lo spesometro è l’obbligo, introdotto dal D.l. 78/2010, di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti Iva (cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute). Per farlo occorre utilizzare il “Modello di comunicazione polivalente” approvato dall’Agenzia delle Entrate, ed inviarlo entro l’11 aprile 2016 (per i soggetti mensili) o 20 aprile 2016 per i trimestrali. Tra le novità di quest’anno si segnala che non devono essere comunicate le operazioni già  inviate all’Agenzia delle Entrate tramite il sistema tessera sanitario (STS), ai fini della predisposizione del mod. 730 precompilato. 

Spesometro 2016: soggetti obbligati ed esonerati

Sono obbligati alla compilazione e all’invio dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti Iva,compresi gli enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni ecc…) con riferimento alle operazioni rilevanti Iva non documentate da fattura elettronica.

Sono esonerati dallo spesometro:

  • i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta dalla Finanziaria 2015);
  • i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011. L’esonero non opera se, in corso d’anno, viene meno il regime a causa del superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi/compensi. In tal caso vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l’applicazione del regime agevolato.

Lo spesometro riguarda le operazioni:

  • con obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;
  • senza obbligo di emissione della fattura di ammontare pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA.

L’emissione della fattura, in sostituzione di altro documento, comporta comunque l’obbligo di comunicazione dell’operazione, a prescindere dall’importo.

I commercianti al minuto e le agenzie di viaggio da quest’anno devono comunicare tutte le operazioni per le quali è stata emessa fattura, indipendentemente dal relativo ammontare (resta il limite di 3.600 Euro per quelle documentate da scontrino o ricevuta fiscale). In pratica non vale più l’agevolazione concessa l’anno scorso, che consentiva l’esonero per le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro al netto dell’Iva.

Rientrano nello spesometro anche le operazioni soggette:

  • a reverse charge, per le quali non è stata addebitata l’Iva in fattura;
  • allo split payment (art. 17-ter D.p.r. 633/72), per le quali l’Iva viene versata direttamente all’Erario

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare:

  • le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (es. fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, contratti di compravendita di immobili);
  • le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 Euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate;
  • operazioni finanziarie esenti Iva art. 10 del D.p.r. 633/72;
  • operazioni già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria (STS). Si ricorda, infatti, che ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato, i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie (come ad esempio i medici, gli odontoiatri, le farmacie ecc…) devono inviare i relativi dati al STS. In mancanza di un esonero ufficiale, si ritiene che siano obbligato alla compilazione dello spesometro anche i soggetti che hanno inviato all’Agenzia delle entrate i dati delle spese funebri, per la predisposizione del 730 precompilato;
  • le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana (importazioni ed esportazioni di beni). Sono, invece, incluse le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali  e le triangolazioni UE.
  • le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat.

Con lo stesso modello polivalente, utilizzato per lo spesometro, vanno comunicate anche:

  • le operazioni effettuate da parte dei soggetti passivi IVA, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori definiti “black list”, ai sensi dell’art. 1 del DL 25.3.2010 n. 40 (conv. L. 22.5.2010 n. 73). La comunicazione ha periodicità annuale , ed è stato fissato a 10mila Euro il limite oltre i quale vi è obbligo di presentazione;
  • la comunicazione degli acquisti da San Marino, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state annotate nei registri IVA;
  • le operazioni relative alle attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, autocaravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili possono utilizzare la comunicazione delle operazioni IVA, al posto del tracciato record allegato al provvedimento direttoriale delle Entrate del 21.11.2011.

Per lo spesometro 2016, relativo alle operazioni del 2015, le scadenze sono quelle fissate a regime:

  • 11.4.2016 (in quanto il 10 aprile cade di domenica) per i soggetti mensili;
  • 20.4.2016 per gli altri soggetti.

Per stabilire il termine di riferimento è necessario considerare la periodicità di liquidazione IVA dell’anno in cui è effettuato l’invio della comunicazione.

La comunicazione può essere alternativamente inviata in forma:

  • analitica
  • aggregata (non è consentita tale modalità per la comunicazione relativa agli acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati, ex art. 34 comma 6 D.p.R. 633/72)

L’opzione esercitata tramite il modello è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione.

(Fonte: Fisco e Tasse)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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