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Spa, bastano 50 mila euro per costituirla


Fisco

Spa con 50 mila euro di capitale ed esclusione, nelle srl, degli obblighi di controllo legale legati a un ammontare minimo del capitale sociale. Sono queste le modifiche di maggior rilievo apportate agli art. 2327 e 2477 del codice civile dal dl sulla crescita e la produttività approvato il 13 giugno scorso dal Consiglio dei ministri.
Semplificazioni riguardano anche procedure di stima nei conferimenti e l’esercizio del diritto di opzione nella emissione di nuove azioni.
Capitale sociale senza pace.
Dopo aver portato il capitale minimo delle srl da 10.000 a 1 euro, il legislatore interviene e riduce anche il capitale minimo per la costituzione di Società per azioni e Società in accomandita per azioni, che passa da 120.000 a 50.000 euro. Tale riduzione si prefigge probabilmente di «rivitalizzare» la costituzione di spa, tipologia societaria che nel nostro paese, dalla riforma del diritto societario, ha subito nei numeri una riduzione di oltre il 30%, passando dalle oltre 60.000 unità del 2004 a poco più di 40.000 nel 2014.
Tale riduzione sortisce un duplice effetto:
1) viene consentito di costituire una spa con un capitale ridotto, e quindi anche in sede di sottoscrizione dell’atto costitutivo il 25% dei conferimenti in denaro da versare in banca da parte dei soci (ex art. 2342 c.c.) si ridurrà da 30.000 euro a 12.500. Nei casi di conferimenti in natura o crediti e nelle spa unipersonali il capitale da conferire o versare in banca in unica soluzione sarà invece di 50.000 euro;
2) il secondo effetto riguarderà le perdite. L’art. 2447 c.c., in particolare, prevede che gli obblighi legati alla perdita di oltre 1/3 del capitale che riduca lo stesso al di sotto del minimo legale andranno a prodursi quando il capitale, per effetto di perdite, si riduca al di sotto degli 80.000. Tale limite, d’ora in avanti sarà pari a 33.333. In altri termini solo qualora il capitale scendesse al di sotto di quest’ultimo valore i soci saranno obbligati alla ricapitalizzazione (immediata), alla trasformazione regressiva o allo scioglimento della società.
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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