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Riparto finale, onere della prova al Fisco


Fisco

Per pretendere dai soci di una società di capitali cancellata dal registro imprese il pagamento di somme accertate in capo all’ente societario, è onere dell’amministrazione finanziaria fornire la prova e la quantificazione delle somme effettivamente percepite dagli stessi soci in sede di riparto finale; se manca tale prova, l’accertamento rivolto ai soci, che rispondono nei limiti di quanto riscosso dalla liquidazione finale, è illegittimo.
Non sussiste, dunque, alcuna inversione dell’onere probatorio, nel senso che è l’amministrazione, che intenda ribaltare sui soci l’obbligazione a carico della società cancellata, a dover provare e quantificare l’effettiva percezione di somme da parte di costoro, e non i contribuenti a dover dimostrare il contrario. Sono i principi che si leggono nella sentenza n. 13259/15 della Corte di cassazione.

Gli ermellini hanno ribaltato le due precedenti decisioni assunte dalle commissioni di merito (entrambe favorevoli all’Agenzia delle entrate), accogliendo i ricorsi introduttivi proposti dagli ex soci di una spa estinta. Negli accertamenti originari, rivolti ai soci, seppur per debiti erariali accertati nei confronti della società estinta, mancava la dimostrazione della percezione di somme da parte dei soci stessi in sede di liquidazione finale. È indubbiamente vero, specifica la Cassazione, che con l’estinzione dell’ente societario non si estinguono anche le relative pendenze tributarie, e che le stesse vengono ribaltate sugli ex soci secondo una sorta di fenomeno successorio «sui generis», ove costoro rispondono nei limiti di quanto percepito in sede di riparto finale. Ma è altrettanto insindacabile che spetta al creditore, che intenda azionare il proprio credito nei confronti delle persone fisiche, dimostrare l’esistenza dei presupposti per l’azione, ovvero la percezione da parte degli stessi di somme (da quantificare) derivanti dalla liquidazione. L’onere della prova non è affatto ribaltato sul debitore (in questo caso il contribuente) poiché si segue lo schema classico secondo cui tale onere grava su chi pretenda di far valere un diritto (in questo caso l’amministrazione finanziaria). In definitiva: la cancellazione dal registro imprese consente la proponibilità dell’azione nei confronti dei soci; la stessa azione, tuttavia, è esercitabile nei limiti delle somme percepite da questi in fase di riparto finale; la reale percezione e l’entità di tali somme rilevano sul piano probatorio e vanno provate dal creditore (amministrazione finanziaria) che intende agire contro i soci, secondo il normale riparto dell’onere della prova.(Fonte: ItaliaOggi) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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